Le sentenze di responsabilità medica più rilevanti possono essere suddivise in tre categorie: quelle che danno maggiori informazioni circa la responsabilità della struttura sanitaria, in aggiunta rispetto a quella del singolo medico; quelle che meglio definiscono gli oneri probatori in capo al presunto danneggiato ed infine quelle che pongono l’accento sui doveri di diligenza del medico in tutto l’iter sanitario.
Il tema della responsabilità medica interessa molto non solo gli studiosi ma anche e soprattutto gli operatori del diritto, ossia i magistrati che si trovano a dirimere quotidianamente controversie di questo tipo. Oltre alle pronunce di primo grado sono molto importanti anche le sentenze e ordinanze della Corte di Cassazione in tema di responsabilità ed errore medico, perché permettono di avere delle direttive di massima per quanto riguarda alcuni peculiari aspetti delle questioni, utili non soltanto agli avvocati ma anche ai pazienti che ritengono di essere stati vittime di un errore medico o di un caso di malasanità.
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Sentenze in tema di malasanità.
Sono numerose le sentenze che abbiamo raccolto
Il chirurgo è responsabile anche dopo la fine dell’operazione?
Può esserlo. Cassazione n. 7237/2026 ha ribadito che la posizione di garanzia del chirurgo può estendersi alla fase post-operatoria, in relazione alle concrete esigenze di controllo del paziente.
Il chirurgo deve rimanere fisicamente accanto al paziente?
No. Il principio non implica un controllo personale continuo, ma può richiedere adeguate istruzioni, organizzazione della sorveglianza e intervento quando emergano segnali di allarme.
Morte del feto a pochi giorni dal parto: ginecologo condannato a un risarcimento di circa 600.000 euro.
Una gravidanza ormai arrivata al termine si è conclusa con la morte della bambina pochi giorni prima del parto programmato. Secondo il Tribunale di Napoli Nord, però, alcuni segnali clinici avrebbero dovuto portare il ginecologo a disporre controlli più approfonditi. La mancata sorveglianza è stata ritenuta determinante e ha portato a un risarcimento complessivo di circa 600.000 euro a favore dei familiari. La decisione è contenuta nella sentenza n. 1991 del 2026 della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Napoli Nord.
Malasanità e morte del paziente: il dolore dei familiari non deve essere provato con documenti o testimonianze specifiche. Una recente sentenza della Corte di Cassazione rafforza la tutela dei familiari che chiedono il risarcimento per la morte di un congiunto causata da un errore medico. Con la sentenza n. 21366 del 23 giugno 2026, la Terza Sezione civile ha chiarito che la sofferenza morale derivante dalla perdita di un genitore o di un familiare stretto può essere desunta dal rapporto di parentela e non deve necessariamente essere dimostrata attraverso certificati, testimonianze o altre prove dirette. In definitiva nelle cause di malasanità con decesso del paziente, figli, genitori, coniuge e altri familiari stretti non devono necessariamente produrre una prova diretta del proprio dolore per ottenere il risarcimento del danno morale. L’esistenza della sofferenza può essere ricostruita anche attraverso presunzioni, mentre spetta alla controparte dimostrare eventuali circostanze particolari che possano ridimensionare il rapporto affettivo.
Perdita del rapporto parentale: la Corte d’Appello dell’Aquila conferma il sistema a punti delle Tabelle di Milano
Con la sentenza n. 827 del 20 luglio 2026, la Corte d’Appello dell’Aquila ha rideterminato il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, applicando le più recenti Tabelle di Milano basate sul sistema a punti. I giudici hanno evidenziato che la liquidazione deve essere personalizzata, tenendo conto dell’età della vittima e dei familiari, della convivenza e dell’effettiva intensità del legame affettivo. La Corte ha così riconosciuto importi superiori rispetto al primo grado, ritenendo il metodo a punti più idoneo a garantire uniformità ed equità. È stata invece respinta la richiesta di risarcimento del lucro cessante, non essendo stata dimostrata la perdita di un concreto contributo economico o familiare. Inoltre, sono state rideterminate anche le spese processuali in considerazione della complessità della causa e della presenza di più parti coinvolte.
Errore in Pronto Soccorso: ospedale condannato per la morte di una paziente dimessa con una diagnosi sbagliata
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità di una struttura sanitaria per un grave caso di malasanità avvenuto in Pronto Soccorso. La vicenda riguardava una donna che si era presentata in ospedale con dolore al torace, ipertensione e diabete, sintomi che avrebbero richiesto approfondimenti immediati per escludere un infarto. Nonostante i fattori di rischio, la paziente fu classificata con un codice di bassa urgenza e dimessa con una diagnosi riconducibile a disturbi gastrici. Poche ore dopo morì a causa di un infarto miocardico. I familiari hanno chiesto il risarcimento dei danni sostenendo che una corretta valutazione clinica e un adeguato monitoraggio avrebbero potuto evitare il decesso. La Cassazione ha respinto il ricorso dell’Azienda Ospedaliera, ritenendo irrilevante il successivo allontanamento della paziente, poiché i sanitari avevano già omesso gli accertamenti necessari e sottovalutato un quadro clinico potenzialmente molto grave. I giudici hanno inoltre confermato il diritto dei familiari al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, riconoscendo un importo maggiore in considerazione della particolare situazione del nucleo familiare, nel quale era presente un figlio con disabilità che dipendeva dall’assistenza della madre. La decisione ribadisce che, nei casi di errore diagnostico in Pronto Soccorso, la mancata individuazione tempestiva di una patologia cardiaca può comportare la responsabilità della struttura sanitaria e il conseguente obbligo di risarcire i danni subiti dai familiari della vittima.
Fonte: Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza n. 22515 del 30 giugno 2026.
Errore medico prima della Legge Gelli-Bianco: quando risponde la struttura sanitaria
Una recente sentenza del Tribunale di Agrigento torna su un tema importante per chi chiede un risarcimento per malasanità: quali regole si applicano quando l’errore medico è avvenuto prima dell’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco?
Con la sentenza n. 1044 del 30 giugno 2026, il Tribunale ha ricordato che il precedente Decreto Balduzzi non aveva modificato la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria. Quando un paziente viene preso in carico da un ospedale nasce infatti un rapporto assistenziale che coinvolge non soltanto le prestazioni direttamente offerte dalla struttura, ma anche l’attività dei medici che operano al suo interno. Particolare attenzione viene riservata ai casi riguardanti gravidanza e parto: la tutela può coinvolgere anche il padre e il nascituro quando l’errore sanitario produce conseguenze dirette sulla loro sfera personale e familiare. La decisione è interessante anche dal punto di vista del risarcimento, perché stabilire se la responsabilità sia contrattuale o extracontrattuale può incidere sulla prescrizione e sulle regole relative alla prova. Nei casi di malasanità avvenuti prima della riforma del 2017 è quindi fondamentale verificare la data dei fatti e individuare correttamente la disciplina applicabile prima di iniziare una richiesta di risarcimento.
Fonte: Tribunale di Agrigento, sentenza n. 1044 del 30 giugno 2026.
Responsabilità sanitaria: la Corte d’Appello dell’Aquila ribadisce criteri più rigorosi per il risarcimento dei familiari
Una recente sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila, pubblicata il 20 luglio 2026, offre importanti chiarimenti sul risarcimento dei danni nelle cause di responsabilità sanitaria, in particolare quando un errore medico provoca il decesso del paziente. I giudici hanno evidenziato che il danno da perdita del rapporto parentale non può essere determinato in modo approssimativo, ma deve essere calcolato utilizzando criteri oggettivi e verificabili. Richiamando anche la Cassazione civile n. 13865 del 13 maggio 2026, la Corte ha confermato che la liquidazione deve basarsi, di regola, sul sistema a punti previsto dalle più recenti Tabelle di Milano, tenendo conto dell’età della vittima, dell’età dei familiari, del grado di parentela, della convivenza e dell’effettiva intensità del legame affettivo. Nel caso esaminato, questi criteri hanno portato al riconoscimento di un risarcimento superiore a 1 milione di euro per il solo danno da perdita del rapporto parentale. La sentenza affronta anche il tema delle spese processuali, precisando che la parte vittoriosa non deve sostenere costi che spettano alla controparte. Per questo motivo sono stati rideterminati anche gli importi relativi alle spese legali, all’accertamento tecnico preventivo e alla consulenza tecnica di parte, con un aumento significativo rispetto alla decisione di primo grado. La pronuncia sottolinea infine come decisioni correttamente motivate fin dall’inizio del processo possano ridurre il numero degli appelli e favorire una maggiore certezza del diritto nelle controversie di malasanità.
(Fonte: Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza pubblicata il 20 luglio 2026; Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13865 del 13 maggio 2026.)
Aborto dopo amniocentesi: quando medico e ospedale possono essere chiamati a risarcire i danni:
Un recente intervento della Corte di Cassazione ha riportato l’attenzione sulla responsabilità sanitaria nei casi di complicanze successive all’amniocentesi. Con l’ordinanza n. 9055 del 10 aprile 2026, i giudici hanno esaminato la vicenda di una donna che, pochi giorni dopo l’esame prenatale, aveva iniziato a perdere liquido amniotico fino alla rottura del sacco e alla successiva interruzione della gravidanza. La Cassazione ha confermato che, quando il paziente dimostra l’esistenza di un possibile errore medico collegato al danno subito, spetta al medico e alla struttura sanitaria provare di aver eseguito la procedura nel rispetto delle regole e delle buone pratiche cliniche. Nel caso esaminato questa prova non è stata ritenuta sufficiente, anche perché la documentazione disponibile non consentiva di ricostruire con precisione le modalità di esecuzione dell’amniocentesi.
Patologie preesistenti ed errore medico: la Cassazione chiarisce quando il risarcimento non può essere ridotto
La presenza di una malattia o di una condizione patologica già esistente non esclude automaticamente il diritto al risarcimento in caso di responsabilità sanitaria. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17006 del 24 giugno 2025, precisando che il giudice non può diminuire il risarcimento in modo automatico solo perché il paziente presentava problemi di salute prima dell’errore medico. La vicenda riguardava un minore sottoposto a un intervento ortopedico che, a causa di un’esecuzione non corretta, aveva riportato un accorciamento permanente di circa quattro centimetri del piede destro. La Corte d’Appello aveva riconosciuto la responsabilità del medico e dell’Azienda Ospedaliera, ma aveva liquidato il danno biologico limitandolo al 45% dell’invalidità complessiva, senza spiegare in modo adeguato le ragioni della riduzione. La Suprema Corte ha annullato questa decisione, affermando un principio di particolare importanza: la semplice presenza di una patologia preesistente non giustifica, da sola, una diminuzione del risarcimento. Prima di ridurre il danno risarcibile è necessario accertare, attraverso una rigorosa valutazione medico-legale e giuridica, quale parte delle conseguenze invalidanti sia realmente attribuibile alla malattia già presente e quale, invece, sia stata causata dall’errore sanitario. Secondo la Cassazione, il giudice deve procedere a una concreta analisi del nesso di causalità, evitando riduzioni percentuali arbitrarie o prive di adeguata motivazione. Solo quando venga dimostrato che una parte del danno deriva esclusivamente dalla patologia preesistente sarà possibile limitarne il risarcimento. Diversamente, il paziente ha diritto a essere risarcito per l’aggravamento delle proprie condizioni di salute provocato dalla condotta colposa del medico o della struttura sanitaria. Questa pronuncia rafforza la tutela delle vittime di malasanità e conferma che il risarcimento deve essere determinato sulla base del danno differenziale, cioè del peggioramento effettivamente causato dall’errore medico, senza penalizzare il paziente per malattie già esistenti che non abbiano inciso direttamente sul risultato dannoso. Fonte: Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza n. 17006 del 24 giugno 2025.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19696 del 13 giugno 2026, ha ribadito che, nelle cause di responsabilità sanitaria, la sola presenza di un danno dopo un intervento non dimostra automaticamente l’errore medico. Il caso riguardava un’ischemia post-operatoria, ma il principio vale per molte controversie di malasanità: il paziente deve provare il nesso tra condotta sanitaria, inadempimento e conseguenze subite.
Se il paziente danneggiato muore prima della fine della causa per ragioni non collegate all’errore medico, il risarcimento del danno biologico permanente spettante agli eredi non si calcola sulla base della sua aspettativa di vita teorica, ma tenendo conto soltanto del periodo di sopravvivenza effettiva successivo al fatto lesivo. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17398 del 2 giugno 2026, chiarendo che nei casi di premorienza il danno va liquidato in proporzione agli anni realmente vissuti dopo la lesione. In pratica, il giudice deve partire dal risarcimento che sarebbe spettato alla vittima se fosse rimasta in vita fino alla fine del giudizio e ridurre poi l’importo in rapporto alla durata concreta della sopravvivenza. Il principio è particolarmente importante nelle cause di malasanità e responsabilità sanitaria, perché incide direttamente sul valore del risarcimento trasmissibile agli eredi quando il paziente decede prima della sentenza per cause indipendenti dall’illecito.
La Corte di Cassazione ha ribadito che una cartella clinica incompleta o carente non può andare a discapito del paziente che chiede il risarcimento per malasanità. Con l’ordinanza n. 15608 del 12 giugno 2026, i giudici hanno precisato che, se la documentazione sanitaria presenta lacune imputabili alla struttura, il paziente può dimostrare il nesso causale anche attraverso presunzioni. Questo principio rafforza la tutela di chi subisce un errore medico e richiama ospedali e professionisti sanitari all’obbligo di redigere cartelle cliniche complete, accurate e veritiere, fondamentali nelle cause di responsabilità sanitaria e risarcimento danni.
Invalidità da malasanità o incidente: con invalidità oltre il 30% il danno morale può essere riconosciuto senza ulteriori prove
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9027 del 10 aprile 2026, ha introdotto un principio importante per le vittime di malasanità, incidenti stradali e lesioni gravi. Secondo i giudici, quando l’invalidità permanente raggiunge o supera il 30%, il danno morale può essere presunto senza la necessità di produrre prove specifiche sulla sofferenza psicologica subita.
Per anni chi riportava gravi danni alla salute era costretto a dimostrare anche il proprio dolore interiore attraverso testimonianze o ulteriori accertamenti. Oggi la Cassazione riconosce che una menomazione importante comporta normalmente una sofferenza personale che può essere desunta dalla gravità stessa della lesione.
La decisione nasce da un caso di responsabilità sanitaria e rafforza la tutela delle vittime, facilitando il riconoscimento di un risarcimento più completo nei casi di invalidità permanente significativa.
Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 3582/2025, ha ribadito che un trattamento odontoiatrico eseguito in modo non conforme alle regole dell’arte medica può comportare la responsabilità del dentista o della struttura sanitaria e il diritto del paziente al risarcimento dei danni. Nel caso esaminato, il giudice ha riconosciuto che le protesi dentarie realizzate in maniera difettosa avevano causato conseguenze negative tali da rendere necessaria la loro rimozione. Per questo motivo è stato disposto il rimborso delle spese sostenute dal paziente per eliminare le protesi non corrette e rimuovere gli effetti dannosi dell’intervento. La sentenza chiarisce però che non tutte le spese future possono essere poste a carico della clinica: il costo delle nuove protesi installate da un diverso professionista non è stato riconosciuto, poiché rappresenta un nuovo trattamento sanitario. La decisione conferma un principio importante in materia di malasanità odontoiatrica: sono risarcibili i danni e le spese direttamente collegati all’errore medico, purché adeguatamente dimostrati, mentre restano escluse le prestazioni che non costituiscono una conseguenza immediata dell’inadempimento accertato.
Cesareo urgente e responsabilità medica: il ginecologo resta responsabile anche con monitoraggio ostetrico
Con la sentenza del 7 aprile 2026 n. 12770, la Corte di Cassazione è tornata a chiarire i limiti della responsabilità sanitaria nei casi di parto, sottolineando che il monitoraggio effettuato dall’ostetrica non esonera il medico ginecologo dalle proprie responsabilità. Il principio ribadito è che, pur esistendo un’attività autonoma dell’ostetrica nel controllo del travaglio, la decisione finale e la valutazione complessiva del quadro clinico spettano sempre al ginecologo, che mantiene un ruolo centrale nella gestione del parto.
La Suprema Corte ha confermato la condanna nei confronti del medico, evidenziando come la presenza di un tracciato cardiotocografico patologico imponesse un intervento immediato con taglio cesareo. La mancata tempestiva decisione operativa ha inciso in modo determinante sull’esito della vicenda
Malasanità: responsabilità della struttura anche per errori dei medici dipendenti.
L’ospedale o la clinica che organizza ed eroga prestazioni sanitarie deve assumersi anche le conseguenze negative, inclusi gli errori commessi dai medici che operano al suo interno. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 25 febbraio 2026 n. 504, ha ribadito che la colpa del sanitario si estende automaticamente alla struttura, configurando una responsabilità solidale. Il rapporto tra paziente e ospedale ha natura contrattuale, il che comporta l’obbligo per la struttura di garantire cure adeguate, personale qualificato e mezzi idonei. Di conseguenza, sia in caso di errore medico sia in presenza di carenze organizzative, l’ente sanitario è tenuto a risarcire il danno, indipendentemente dal tipo di rapporto che lega il professionista alla struttura
Nascita indesiderata e risarcimento: la Cassazione conferma la tutela dell’autodeterminazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6926 del 23 marzo 2026, ha ribadito un principio fondamentale in tema di responsabilità sanitaria: nei casi di nascita indesiderata, il risarcimento deve essere integrale quando viene dimostrata la lesione del diritto all’autodeterminazione dei genitori. La decisione conferma che anche attraverso prove presuntive è possibile accertare che, se correttamente informati, i genitori avrebbero scelto di interrompere la gravidanza. Il caso riguarda una coppia che aveva agito contro una struttura sanitaria per la mancata informazione durante la gravidanza. La madre, in considerazione dell’età, avrebbe dovuto essere informata sulla possibilità di effettuare esami prenatali per individuare eventuali anomalie cromosomiche. Tuttavia, tali accertamenti non erano stati proposti e la diagnosi di sindrome di Down è emersa solo al momento della nascita. I genitori hanno sostenuto che, se adeguatamente informati, avrebbero valutato l’interruzione della gravidanza, anche in considerazione delle difficoltà economiche e dell’impatto sulla vita familiare. In primo grado era stata riconosciuta la responsabilità della struttura sanitaria con un risarcimento per la lesione del diritto di autodeterminazione e per i costi di mantenimento della figlia.
La Corte d’Appello aveva successivamente ridotto l’importo del risarcimento, ritenendo che la sofferenza dei genitori fosse destinata a diminuire nel tempo e applicando criteri più restrittivi. La Cassazione è intervenuta correggendo questo orientamento, riaffermando che il danno da nascita indesiderata deve essere valutato in modo completo, senza riduzioni automatiche, e che il diritto dei genitori a una scelta consapevole deve essere pienamente tutelato.
La Corte di Cassazione ha introdotto un cambiamento significativo nel sistema dei risarcimenti per danni gravi alla persona in ambito civile. Con la sentenza n. 8630 del 2026, i giudici hanno stabilito che la Tabella Unica Nazionale deve essere considerata il parametro di riferimento principale per la liquidazione del danno non patrimoniale, superando le precedenti differenze tra i tribunali. In passato, infatti, venivano utilizzati criteri diversi, spesso basati sulle tabelle del Tribunale di Milano, con risultati non sempre uniformi.
Il nuovo orientamento chiarisce che il risarcimento per lesioni gravi deve seguire criteri certi, omogenei ed equi, indipendentemente dalla causa dell’evento dannoso o dal momento in cui si è verificato. Questo principio si applica a tutte le invalidità comprese tra il 10% e il 100% e si fonda sui criteri equitativi previsti dal codice civile, in particolare dagli articoli 1226 e 2056.
La decisione della Suprema Corte rafforza la tutela delle vittime, stabilendo che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale deve essere garantito secondo parametri uniformi e dignitosi. In questo modo viene superata la frammentazione del sistema e si introduce un modello più coerente e prevedibile per la quantificazione dei danni derivanti da macrolesioni.
La Corte di Cassazione ha chiarito che nei casi di malasanità il risarcimento per la sofferenza vissuta dal paziente prima della morte non può essere calcolato come un’invalidità permanente. Con una recente decisione, i giudici hanno escluso la possibilità di riconoscere importi elevati basati su parametri utilizzati per danni destinati a durare nel tempo, soprattutto quando la sopravvivenza dopo l’evento è limitata a pochi giorni. Il danno terminale deve essere valutato considerando la reale intensità della sofferenza fisica e psicologica e la breve durata della fase che precede il decesso. Questo principio mira a garantire una quantificazione più equa del risarcimento, evitando sovrapposizioni con altre voci di danno e distinguendo chiaramente tra sofferenza temporanea e invalidità permanente. (Sentenza Cassazione civile n. 5677 del 2026)
La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 504 del 25 febbraio 2026, ha chiarito che la responsabilità della struttura sanitaria e quella del medico dipendente derivano entrambe da una prestazione medica eseguita in modo non corretto o non diligente. Quando viene accertato un errore nell’attività sanitaria, la responsabilità non riguarda solo il professionista che ha operato, ma coinvolge anche l’ospedale o la clinica per cui lavora. In questi casi si configura una responsabilità solidale, che consente al paziente danneggiato di richiedere il risarcimento sia al medico sia alla struttura sanitaria. Questo principio rafforza la tutela del paziente nei casi di malasanità, semplificando l’azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
La Corte di Cassazione ha ribadito che la struttura sanitaria può essere ritenuta responsabile quando il consenso del paziente non è realmente informato. Con le ordinanze n. 316 del 7 gennaio 2026 e n. 2968 del 10 febbraio 2026, i giudici hanno sottolineato che il medico ha il dovere di spiegare in modo chiaro l’intervento proposto, i possibili rischi, gli effetti collaterali e le eventuali alternative terapeutiche. Solo una comunicazione completa permette al paziente di prendere una decisione libera e consapevole sul proprio trattamento sanitario. Quando queste informazioni non vengono fornite in modo adeguato, si può configurare una violazione del diritto all’autodeterminazione e, di conseguenza, una responsabilità sanitaria con possibile richiesta di risarcimento del danno.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 347 del 7 gennaio 2026, ha chiarito che nei casi di errore medico su pazienti già affetti da patologie il risarcimento deve essere calcolato considerando il cosiddetto danno differenziale, cioè l’aggravamento complessivo delle condizioni di salute e l’impatto reale sulla qualità della vita. Non è corretto limitarsi a valutare solo la parte di danno direttamente attribuibile all’errore sanitario, ma occorre analizzare l’effetto globale prodotto sulla situazione clinica del paziente. Il principio rafforza la tutela delle persone già fragili, riconoscendo che anche un peggioramento ulteriore può avere conseguenze rilevanti. La decisione si inserisce nel contesto della responsabilità sanitaria, dove la quantificazione del danno deve tener conto della condizione complessiva del paziente. Questo orientamento consente una valutazione più equa del risarcimento nei casi di malasanità.
Danno da lucida agonia: la Cassazione conferma il diritto al risarcimento anche per la sofferenza prima della morte
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2366 del 4 febbraio 2026, ha ribadito un importante principio in materia di risarcimento del danno alla persona, riconoscendo la risarcibilità del cosiddetto danno da “lucida agonia”. Si tratta del pregiudizio subito dalla vittima che, prima di morire, ha piena consapevolezza dell’imminenza della propria fine e sperimenta una sofferenza psichica particolarmente intensa. Questo tipo di danno, definito anche danno catastrofale, è autonomamente risarcibile e non dipende dalla durata del tempo trascorso tra l’evento lesivo e il decesso.
Secondo la Corte, ciò che rileva non è la lunghezza dell’intervallo temporale, ma la gravità della sofferenza vissuta dalla vittima nel momento in cui realizza la propria condizione. Anche un periodo molto breve può essere sufficiente per configurare questo danno, purché sia dimostrata la consapevolezza della persona e l’intensità del patimento psicologico. La liquidazione del risarcimento avviene secondo un criterio equitativo, che tiene conto della straordinaria gravità della sofferenza e delle circostanze concrete del caso.
Questo principio assume particolare rilievo nei casi di errore medico o responsabilità sanitaria, dove il risarcimento può includere non solo il danno biologico e morale, ma anche la sofferenza estrema provata dalla vittima prima della morte. Il diritto al risarcimento per danno da lucida agonia può essere fatto valere dagli eredi, come componente del danno trasmissibile, quando vi sia prova della consapevolezza e della sofferenza subita.
Responsabilità sanitaria e nesso causale: senza prova del collegamento tra errore medico e danno non spetta il risarcimento
Nel contenzioso per malasanità, uno degli elementi più importanti per ottenere il risarcimento è la prova del nesso causale tra l’errore medico e il danno subito dal paziente. La Corte di Cassazione è tornata su questo principio con l’ordinanza n. 34073 del 24 dicembre 2025, ribadendo che la semplice presenza di una condotta imperita o negligente da parte dei sanitari non è sufficiente, da sola, a fondare il diritto al risarcimento.
Secondo la Suprema Corte, nei giudizi di responsabilità sanitaria occorre dimostrare che l’errore del medico abbia concretamente causato l’evento dannoso, applicando il criterio del “più probabile che non”. In altre parole, deve risultare che, se l’assistenza sanitaria fosse stata corretta, l’evento negativo – come il peggioramento della malattia o il decesso – con ogni probabilità non si sarebbe verificato.
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza del gennaio 2026 n. 468, stabilisce che il danno biologico terminale è risarcibile solo se tra l’evento lesivo e la morte intercorre un lasso di tempo apprezzabile, che la giurisprudenza individua ordinariamente in almeno 24 ore. Tale limite temporale non dipende dallo stato di coscienza della vittima, ma dalla possibilità oggettiva di configurare un danno biologico temporaneo autonomo prima del decesso. In assenza di questo intervallo minimo, il danno non può essere riconosciuto agli eredi. Diverso è il discorso per il danno morale terminale, noto anche come danno catastrofale, che riguarda la sofferenza interiore della persona consapevole dell’approssimarsi della morte. In questo caso, la Cassazione ha ribadito che la risarcibilità non dipende dalla durata della sopravvivenza, ma dalla prova della lucida percezione dell’imminenza della fine.
Tempi delle prestazioni radiologiche: il TAR Lombardia chiarisce i limiti per garantire la qualità delle cure
Con la sentenza n. 672 dell’11 febbraio 2026, il TAR Lombardia ha affrontato la questione dei tempi di esecuzione degli esami radiologici fissati dalla Regione per ridurre le liste di attesa. Pur respingendo il ricorso presentato dal sindacato dei radiologi, il Tribunale ha ribadito che l’organizzazione delle prestazioni sanitarie deve comunque garantire la qualità e la sicurezza degli esami diagnostici. La decisione sottolinea che i tempi di esecuzione non possono compromettere l’accuratezza della diagnosi e la tutela del paziente, confermando inoltre il ruolo delle organizzazioni professionali nella difesa degli standard sanitari.
Risarcimento per errore medico anche in presenza di gravi patologie: la nuova svolta della Cassazione
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha chiarito un principio fondamentale in materia di responsabilità sanitaria: l’azienda sanitaria è tenuta al risarcimento del danno anche quando il paziente era già affetto da una grave patologia. Con l’ordinanza n. 760 del 14 gennaio 2026, la Suprema Corte ha stabilito che la presenza di condizioni cliniche preesistenti non esclude la responsabilità del medico o della struttura sanitaria se l’errore ha contribuito al peggioramento dello stato di salute.
La morte prematura del feto durante il travaglio di parto comporta un danno risarcibile ai genitori, poiché il rapporto genitoriale nasce e si consolida già nel corso della gravidanza, indipendentemente dalla nascita. La relazione tra genitori e figlio non si forma solo con la venuta alla luce, ma si costruisce progressivamente nei nove mesi di gestazione, periodo in cui si sviluppa una profonda consapevolezza affettiva e familiare. Quando il feto, sano e completamente formato, muore proprio nel momento in cui avrebbe dovuto iniziare la vita autonoma, la sofferenza dei genitori assume una particolare intensità. Il pregiudizio subito è legato soprattutto al dolore umano per la perdita di un figlio atteso, già percepito come parte integrante della famiglia. In questi casi, il danno non riguarda solo la dimensione relazionale futura, ma colpisce un legame affettivo già esistente e pienamente maturato durante la gestazione. Sentenza di riferimento: Tribunale di Arezzo 20 ottobre 2025 n. 655
Con l’ordinanza n. 8163 del 2025 la Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiaro in tema di responsabilità sanitaria: una clinica privata che concede in locazione i propri locali e le attrezzature a un medico o a una società professionale non è responsabile per gli eventuali danni causati ai pazienti durante le prestazioni mediche svolte in quegli spazi. La decisione chiude una lunga controversia giudiziaria e ridefinisce i confini tra attività sanitaria diretta e mera concessione di spazi professionali. In sintesi quindi la clinica NON risponde solo quando concede in affitto locali e strumenti in modo neutro senza un vero coinvolgimento operativo. Se invece entra nel percorso di cura anche in modo indiretto ne è responsabile.
Responsabilità della struttura sanitaria per l’uso scorretto dell’elettrobisturi in sala operatoria: quando durante un intervento chirurgico il paziente subisce un danno legato a un utilizzo improprio o negligente dell’elettrobisturi, la struttura sanitaria può essere ritenuta responsabile sul piano contrattuale. Tale responsabilità deriva dagli obblighi previsti dal codice civile e dalla normativa sulla sicurezza delle cure, che impongono alla struttura il dovere di garantire un’adeguata organizzazione, apparecchiature funzionanti e personale qualificato.
Il paziente che denuncia un danno da elettobisturi deve dimostrare di essere legato alla struttura da un rapporto contrattuale (anche solo di fatto), l’esistenza della lesione riportata e il collegamento causale tra l’attività sanitaria e l’evento dannoso.
La struttura, per evitare una condanna, deve invece provare che l’inadempimento non dipende da condotte colpose del personale o dal malfunzionamento delle apparecchiature, ma da un evento imprevedibile e inevitabile. In assenza di tale dimostrazione, la responsabilità ricade sulla struttura per mancata prevenzione del rischio clinico e per non aver assicurato condizioni di sicurezza adeguate al paziente. Sentenza di riferimento: Tribunale di Cassino agosto 2025 n. 1093.
Cartella clinica: atto pubblico imprescindibile per verità clinica e giudiziaria
Con l’ordinanza n. 17547/2025 la Corte di Cassazione ha ribadito che la cartella clinica non è soltanto un registro interno per la cura del paziente, ma assume valore di atto pubblico con forza probatoria primaria in ambito civile e penale.
Questo documento, creato con l’obiettivo di guidare le scelte terapeutiche, diventa al contempo la “cronaca ufficiale” di ogni attività sanitaria svolta. Secondo la Cassazione, ogni pagina deve riflettere fedelmente l’anamnesi, le diagnosi, le terapie e gli eventi successivi, affinché in sede giudiziaria non si creino zone d’ombra su quanto effettivamente accaduto. La cartella clinica – fusione di tutela del diritto alla salute e responsabilità professionale – è dunque uno strumento ibrido indispensabile per garantire trasparenza, correttezza e sicurezza nei rapporti tra medico, paziente e magistratura.
Danni da premorienza e risarcimento: la Cassazione chiarisce i criteri
Il tema dei danni da premorienza, ossia il periodo di sofferenza vissuto da una persona tra l’evento lesivo e la morte, rappresenta uno degli aspetti più complessi della responsabilità civile e sanitaria. La recente ordinanza 25474 di settembre 2025 della Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha segnato un punto di svolta importante, bocciando l’applicazione automatica delle cosiddette tabelle milanesi in questo ambito. Il giudice deve infatti distinguere con attenzione tra danno biologico, danno relazionale e danno patrimoniale, personalizzando la liquidazione in base alla specifica vicenda umana e clinica del paziente. Il principio affermato è chiaro: non è possibile ridurre la valutazione di un percorso di sofferenza così delicato a un calcolo standardizzato. Occorre invece analizzare il caso concreto, tenendo conto delle condizioni di salute, della consapevolezza della vittima, della durata dell’agonia e dell’impatto sui rapporti familiari.
Questa decisione rappresenta un passaggio rilevante anche in materia di responsabilità sanitaria, dove spesso il danno da premorienza si intreccia con errori diagnostici, ritardi nelle cure o omissioni da parte delle strutture ospedaliere. La pronuncia della Cassazione apre così la strada a risarcimenti più personalizzati, in grado di tutelare meglio i diritti dei pazienti e dei loro familiari.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 26320 del 29 settembre 2025) ha ribadito un principio fondamentale in tema di responsabilità delle strutture assistenziali: quando una persona anziana o non autosufficiente viene accolta in una casa di riposo, la struttura assume un obbligo di protezione e sorveglianza che non può essere eluso o ridotto da clausole interne. I giudici hanno stabilito che l’ente è civilmente responsabile per l’omessa vigilanza, confermando che il contratto di ricovero comprende non solo prestazioni di cura e assistenza, ma anche il dovere di custodia e controllo continuo.
Grave caso di malasanità: la Corte d’Appello condanna la Asl di Tivoli per la morte di una donna ricoverata a Colleferro
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3619/2025 pubblicata il 10 giugno, ha confermato la responsabilità della Asl di Tivoli per la morte di una paziente ricoverata inizialmente presso l’ospedale di Colleferro e successivamente trasferita al Policlinico Umberto I di Roma, dove è deceduta dopo un mese di degenza.
L’episodio risale al 30 aprile 2011, quando la paziente, affetta da una grave neuropatia autoimmune, si presentò al pronto soccorso di Colleferro con sintomi importanti. Dopo ventotto giorni di ricovero e diversi esami diagnostici, fu trasferita al Policlinico Umberto I, dove morì dopo circa un mese per complicanze correlate alla patologia.
La sentenza della Corte rappresenta un importante precedente sul tema della responsabilità medica e organizzativa delle strutture sanitarie, riaffermando il diritto dei familiari delle vittime di malasanità a ottenere un risarcimento equo e proporzionato ai danni subiti.
Responsabilità solidale tra medico e struttura sanitaria: cosa stabilisce la giurisprudenza
Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza n. 1582 del 13 maggio 2025, la struttura sanitaria risponde in via contrattuale e solidale dei danni causati al paziente, anche quando il medico responsabile dell’intervento sia stato scelto direttamente dal paziente. Il principio giuridico richiamato si fonda sugli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile, che attribuiscono alla casa di cura la responsabilità per l’inadempimento delle obbligazioni sanitarie, sia quando derivano da propri obblighi diretti, sia quando sono conseguenza dell’operato di un professionista sanitario che agisce come ausiliario dell’organizzazione, anche in assenza di un contratto di lavoro subordinato. Il Tribunale ha precisato che il collegamento funzionale tra il medico e la struttura è sufficiente a configurare la responsabilità dell’ente, indipendentemente dal fatto che il sanitario sia stato scelto dal paziente o ne goda la fiducia personale. È dunque irrilevante, ai fini dell’imputazione del danno, se il medico operi come libero professionista: conta il fatto che la sua attività rientri nell’organizzazione e nell’interesse della struttura presso cui è stata prestata la cura.
Errore medico e perdita di chance: il Tribunale di Fermo chiarisce un punto fondamentale. Sentenza n. 146/2025 – Tribunale di Fermo | Data: 18 marzo 2025
Con la recente sentenza n. 146 del 18 marzo 2025, il Tribunale di Fermo ha stabilito un principio molto importante in tema di responsabilità medica: il danno da “perdita di chance” deve essere oggetto di una domanda espressa e specifica da parte del paziente o dei suoi eredi. In parole semplici, non è sufficiente denunciare un errore medico generico per ottenere un risarcimento anche per la perdita di una possibilità di guarigione o sopravvivenza (la cosiddetta “chance”): bisogna chiedere questo tipo di danno in modo esplicito, nella causa.
Risarcimento per danno non patrimoniale da perdita di un congiunto: liquidazione equitativa anche senza domanda precisa
La Cassazione civile, Terza Sezione, con l’ordinanza n. 14288 29 maggio 2025 ha confermato un principio chiave nei casi di decesso per negligenza medica: quando viene chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita di un familiare, il giudice può stabilire l’entità del risarcimento in via equitativa, anche se i richiedenti non hanno fornito una specifica stima economica.
Il tribunale di merito, infatti, non è vincolato all’assenza di una cifra indicata nella domanda ma può fare riferimento:
1- alla gravità dell’evento mortale derivante da colpa medica;
2- ai parametri giurisprudenziali consolidati (tabella ANIA, tabelle di liquidazione forfettaria, precedenti analoghi);
3- agli elementi oggettivi e soggettivi del caso concreto.
In questo modo, il giudice tutela il diritto dei familiari al risarcimento morale ed esistenziale, evitando che la mancanza di una richiesta numerica dettagliata diventi un ostacolo a ottenere un ristoro equo per il dolore subito.
Responsabilità penale del medico di base: colpa per omissione anche se è stato richiesto il ricovero. La Corte di Cassazione penale, Sezione IV, con la sentenza n. 25145 del 9 luglio 2025, ha stabilito un importante principio in materia di responsabilità medica per reato omissivo colposo: il medico di medicina generale può essere ritenuto responsabile della morte del paziente anche se ha formalmente richiesto il ricovero, qualora non abbia compiuto tutte le azioni necessarie per tutelarne la salute. La pronuncia arriva in seguito a un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato l’assoluzione di un medico accusato di omicidio colposo.
Responsabilità medica e patologie preesistenti: la Cassazione chiarisce come si valuta il danno biologico
Con la sentenza n. 17006 del 2025, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su un aspetto centrale della responsabilità sanitaria: il ruolo delle patologie preesistenti nel determinare il risarcimento del danno biologico a seguito di un errore medico. Il caso nasce da un intervento chirurgico mal eseguito su un minore, che ha riportato un accorciamento dell’arto inferiore di 4 cm. La Corte ha stabilito che la presenza di condizioni cliniche preesistenti non può, di per sé, giustificare una riduzione automatica dell’indennizzo. È invece necessario accertare il nesso causale effettivo tra la malattia già presente e la lesione provocata dall’errore sanitario, seguendo il principio della prognosi postuma: si valuta il danno come se il paziente fosse stato sano al momento del fatto.
Violazione del consenso informato: il paziente ha diritto al risarcimento anche se l’intervento è riuscito. Con la sentenza n. 218 del 10 marzo 2025, il Tribunale di Rimini ha riaffermato un principio fondamentale nel diritto sanitario: l’omissione del consenso informato genera responsabilità risarcitoria anche in assenza di errori tecnici nell’intervento medico.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 15076/2024, Quarta sezione penale) ha ribadito un principio importante in ambito sanitario e giuridico: l’infermiere che opera in pronto soccorso non si limita alla sola registrazione dei dati del paziente, ma ha anche l’obbligo di valutare la gravità delle sue condizioni cliniche.
Parto e responsabilità sanitaria: la Cassazione chiarisce il nesso causale tra omissioni cliniche e danno alla nascitura
La sentenza n. 9012/2025 della Corte di Cassazione riguarda la responsabilità medica per danni da parto, ponendo l’accento su errori clinici, organizzativi e sul delicato nesso di causa tra condotta sanitaria e lesioni permanenti al neonato.
Il caso: lesioni da asfissia perinatale e richiesta di risarcimento
Nel 2012, una coppia ha avviato un’azione legale contro l’AUSL di Reggio Emilia per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla loro figlia durante il parto. La neonata è venuta al mondo in gravi condizioni cliniche, affetta da lesioni cerebrali causate da asfissia.
I giudici hanno valutato la responsabilità dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale, dove si sono riscontrate gravi carenze nell’assistenza, tali da compromettere la salute della bambina e configurare una responsabilità giuridicamente rilevante.
Vari elementi hanno impedito un intervento tempestivo a fronte di evidenti segnali di sofferenza fetale, determinando un danno neurologico permanente alla neonata. La Corte ha ritenuto dimostrato il nesso causale tra le omissioni dell’équipe sanitaria e le conseguenze sulla salute della minore. La Cassazione ha ribadito che la responsabilità sanitaria non si limita agli errori medici individuali, ma include anche i profili strutturali e organizzativi delle strutture sanitarie. Le omissioni nel monitoraggio, la carenza di strumenti e la gestione inadeguata del personale sono tutti fattori che incidono sulla qualità dell’assistenza e generano responsabilità risarcitoria.
La sentenza della Cassazione Civile con l’ordinanza 8163 del 27 marzo 2025 stabilisce che una struttura sanitaria che abbia affittato i suoi locali a una società di medici non è responsabile per eventuali danni causati da uno di questi medici a un paziente. Sostanzialmente, il fatto che una struttura sanitaria conceda in locazione i propri spazi a medici o a una società di medici non implica che essa debba rispondere per gli errori professionali commessi dai medici. La responsabilità per danni causati da errori medici rimane infatti a carico dei professionisti coinvolti, non della struttura che ha affittato l’immobile.
Anche i nipoti non conviventi hanno diritto al risarcimento per la morte del nonno:
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 8839/2025) ha confermato un importante principio in tema di risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale. La Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento in favore di sei nipoti non conviventi, in seguito alla morte del loro nonno, avvenuta per causa di responsabilità civile. La Corte d’Appello di Roma, in primo grado, aveva stabilito un risarcimento di 60.000 euro per ciascun nipote, suscitando l’opposizione della compagnia assicurativa, la quale aveva fatto ricorso in Cassazione.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 2641 del 4 febbraio 2025 stabilisce un principio importante riguardo il risarcimento per danno alla salute quando la vittima è deceduta prima del termine del processo. In questi casi, se la morte non è collegata direttamente alla menomazione causata dall’illecito, l’importo del risarcimento da corrispondere agli eredi viene calcolato sulla base della durata effettiva della vita del danneggiato, anziché sulla durata statistica che sarebbe stata prevista.
Il risarcimento è quindi parametrato sulla base della vita effettivamente vissuta dalla persona danneggiata, con una diminuzione proporzionale in relazione agli anni di vita residua che non sono stati effettivamente vissuti a causa della morte prematura. Il criterio utilizzato per la determinazione di tale danno è quello della “proporzionalità”, che si rifà alle tabelle romane per il calcolo delle invalidità, come stabilito anche in precedenti sentenze (ad esempio, la Cassazione 29/12/2021 n. 4193 e la Cassazione 29/05/2024 n. 15112).
In altre parole, il risarcimento agli eredi non verrà calcolato in modo che si arrivi al valore totale che sarebbe spettato alla vittima se fosse rimasta in vita, ma in base a quanto effettivamente vissuto, riducendo la somma proporzionalmente.
La sentenza impugnata si è quindi discostata indebitamente da questo principio, negando il risarcimento ai fratelli della vittima, senza considerare il valore presuntivo del vincolo di parentela, in assenza di elementi contrari sufficienti a confutare tale presunzione.
Risarcimento per perdita di chances: domanda subordinata inammissibile. Sentenza del Tribunale di Verona con la quale il 19 novembre 2024 ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento per perdita di chances introdotta in via subordinata, ovvero come condizione alternativa, durante la fase di precisazione delle conclusioni. La decisione si basa su una valutazione della correttezza procedurale e della tempestività nell’introduzione della domanda. Il Tribunale ha ritenuto infatti che la domanda di risarcimento per la perdita di chances fosse stata introdotta in maniera tardiva rispetto ai tempi previsti dalla legge poiché formulata in sede di precisazione delle conclusioni, fase in cui le parti sono chiamate a precisare e definire le proprie richieste. Secondo il Tribunale, questa modalità di presentazione della domanda non è conforme alle previsioni normative, che richiedono che una domanda di risarcimento venga sollevata tempestivamente e in modo chiaro sin dall’inizio del processo.
Cassazione: il medico deve discostarsi dalle linee guida quando richiesto dalle condizioni del paziente. Secondo la Cassazione, il medico è tenuto a discostarsi dalle linee guida quando le condizioni del paziente e le buone pratiche mediche lo richiedano. La sentenza numero 40316 del 4 novembre 2024 ha ribadito che l’aderenza rigida alle linee guida non esonera dalla responsabilità penale se queste risultano inadeguate.
La vicenda coinvolge un medico accusato di omicidio colposo in cooperazione con un altro sanitario, per aver causato la morte del neonato di un paziente. Quest’ultima, sottoposta a due precedenti cesarei e con dolori pelvici, non era stata monitorata in modo adeguato durante il travaglio. Il mancato controllo cardiotocografico continuo e la mancata diagnosi tempestiva del rischio di rottura uterina avevano portato ad una rottura della parete uterina con conseguente choc emorragico. La difesa ha sostenuto che la sua condotta fosse conforme alle linee guida, le quali non imponevano un monitoraggio continuo in assenza di specifiche condizioni. La difesa ha inoltre argomentato che, anche in caso di errore, la colpa doveva essere considerata lieve e dunque non perseguibile penalmente. Le linee guida non sono vincolanti: il medico deve valutare il quadro clinico complessivo, le linee guida non costituiscono uno “scudo” contro la responsabilità penale, ma devono essere seguite solo se adeguate per garantire la migliore cura del paziente. Nel caso in esame, la condizione della paziente – precedenti cesarei, dolori pelvici, e pressione sulla cicatrice uterina – avrebbe dovuto indurre il medico a predisporre un monitoraggio continuo ea intervenire tempestivamente. L’omissione di tali azioni è stata giudicata una grave violazione delle buone pratiche mediche, configurando una colpa grave e penale rilevante.
Intelligenza artificiale e malasanità – errore medico. Analizziamo la responsabilità legale in caso di malasanità ed errore provocato dall’intelligenza artificiale con conseguente danno al paziente. Vediamo alcune principali forme di responsabilità legale:
1. Responsabilità del medico: Il medico ha il dovere di esaminare criticamente le indicazioni fornite dall’ intelligenza artificiale e di esercitare il proprio giudizio clinico. Secondo gli articoli 1176 e 2236 del Codice Civile, il professionista sanitario è responsabile per colpa professionale se si affida in modo irrazionale all’ intelligenza artificiale senza esercitare la necessaria diligenza.
2. Responsabilità della struttura sanitaria: La struttura sanitaria è responsabile ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile nel caso in cui il danno sia causato da un uso improprio dell’intelligenza artificiale, dalla carenza di formazione del personale o da difetti nei sistemi informatici aziendali.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21261 del 30 luglio 2024, ha confermato che, in materia di responsabilità medica, quando un paziente già affetto da una condizione preesistente subisce un intervento che, per una sua cattiva esecuzione, provoca un ulteriore danno oltre a quello che sarebbe rimasto in caso di un’operazione corretta, per calcolare il danno risarcibile si deve considerare la percentuale di invalidità effettiva, sottraendo quella parte non attribuibile all’errore medico, ovvero quella parte inevitabile a causa della condizione preesistente.
- Il danno differenziale va calcolato in base alla causalità giuridica, considerando la percentuale complessiva (50%) e sottraendo quella parte non attribuibile all’errore medico (30%), ottenendo il risultato di 20%, che deve essere valutato come se il danno fosse da 0 a 20, non da 30 a 50.
- Quando ci sono menomazioni sia imputabili che non imputabili all’errore medico, il danno differenziale può essere riconosciuto solo se, tramite un’analisi controfattuale, si accerta che le menomazioni siano in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza, cioè se la condizione preesistente abbia aggravato il danno derivante dall’errore medico.La sentenza della Corte di Cassazione (III civile, 27 10 2024 25825) riguarda un caso di responsabilità medica per un intervento chirurgico che ha causato la paresi degli arti inferiori di un paziente. In primo grado, il Tribunale aveva ritenuto i medici responsabili non solo per l’esecuzione errata dell’intervento, ma anche per aver scelto la chirurgia invece di un trattamento meno invasivo. Tuttavia, la Corte d’appello ha ribaltato il verdetto, escludendo errori nella procedura e ritenendo imprevedibili le conseguenze negative. La Cassazione ha criticato il ragionamento controfattuale della Corte d’appello, sostenendo che l’analisi del nesso di causalità fosse errata.Secondo la Cassazione, i giudici d’appello avrebbero dovuto valutare se un intervento meno invasivo avrebbe potuto evitare il danno permanente (paralisi), piuttosto che concentrarsi sulla mancata guarigione della patologia. Il punto centrale della decisione riguarda il fatto che la valutazione del nesso causale non andava riferita al successo dell’intervento in termini di guarigione, ma alla possibilità di prevenire il danno concreto subito dal paziente, ovvero la paresi.
Concludendo la Corte di Cassazione ha evidenziato l’errore della Corte d’appello nel valutare il nesso di causalità per un intervento chirurgico che ha causato la paresi degli arti inferiori.
Omessa Diagnosi: Quando il Paziente Deve Dimostrare di Aver Richiesto l’Esame? Nei casi di omessa diagnosi medica, la responsabilità della struttura sanitaria non è automatica. La recente sentenza n. 2597 del 30 settembre 2024 del Tribunale di Torre Annunziata ha stabilito che il paziente ha l’onere di provare di aver richiesto specificamente un esame diagnostico idoneo a individuare la patologia. In situazioni simili, per ottenere un risarcimento, è fondamentale che il paziente documenti di aver sollecitato l’accertamento sanitario, dimostrando così che l’omissione diagnostica ha causato un danno concreto alla sua salute. Questa sentenza sottolinea l’importanza di una comunicazione chiara tra paziente e struttura sanitaria, oltre che della corretta registrazione delle richieste e delle raccomandazioni cliniche.
La Corte di Cassazione con la sentenza 17785 (27 06 2024) riprende il discorso riguardante il danno per la lesione del vincolo parentale ripetendo che se il paziente leso è titolare di un danno morale dinamico / relazionale si ha una perdita definitiva del rapporto coniugale / parentale; i familiari superstiti quindi hanno diritto ad una liquidazione del totale danno non patrimoniale subito, tenendo presente l’età della vittima, età dei familiari danneggiati, capacità di reazione al trauma. Il tutto da dimostrare in giudizio.
La Corte di Cassazione si è pronunciata riguardo il danno morale, la sua natura, la prova e la quantificazione con la sentenza 20661 (24 /07/ 2024) confermando la modalità di liquidazione del danno morale inteso come danno biologico per la sofferenza interiore patita dal paziente leso. La Corte conferma sia che il danno morale è autonomo dal danno biologico che la prova della sua esistenza sia dato dal rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza. Inoltre precisa che sia corretto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico. Infine per determinare la quantificazione del danno morale la Corte ribadisce che è distinta dalla personalizzazione, quindi il danno morale mantiene la propria autonomia rispetto alla precedente personalizzazione del danno biologico.
L’ onere probatorio del medico. Sentenza n. 22996 21 08 2024 della Corte di Cassazione in cui riprende l’errore nella prova di aver compiuto diligentemente la prestazione medica con la probabilità statistica dell’errore nell’accertamento diagnostico; è onere dell’attore dimostrare l’esistenza del nesso causale provando che la condotta del medico – sanitario negligente. La Corte precisa che i pazienti lesi sono tenuti alla prova del nesso di causalità tra la condotta dei medici e l’evento dannoso; è onere invece dei medici sanitari provare di aver eseguito la prestazione con diligenza, prudenza o dimostrare che l’inadempimento dipendeva dall’impossibilità di eseguirla correttamente.
Interessi Maggiorati Applicabili Anche ai Risarcimenti da Malasanità: Con l’Ordinanza n. 61 del 3 gennaio 2023, la Corte di Cassazione ha chiarito un principio molto importante: gli interessi legali maggiorati previsti dall’articolo 1284, comma 4, del Codice Civile possono essere applicati a tutte le obbligazioni pecuniarie, sia di natura contrattuale che extracontrattuale.
Secondo i giudici, questa norma ha una funzione generale di contrasto ai ritardi nei pagamenti, estendendosi quindi anche ai risarcimenti riconosciuti nei casi di responsabilità medica. Attenzione, però: l’applicazione degli interessi maggiorati non avviene automaticamente.
È indispensabile che il creditore presenti una richiesta esplicita durante il processo e che il giudice si pronunci in modo favorevole. Se manca questa specifica domanda o il giudice non si esprime, restano validi gli interessi legali ordinari previsti dal primo comma dell’articolo 1284 del Codice Civile.La Corte di Cassazione si è espressa riguardo il problema della perdita di chance del paziente in cui vi è stata una tardiva diagnosi. La grande domanda è se la tempestività nel fare una corretta diagnosi al paziente avrebbe portato ad una guarigione o comunque avrebbe fatto vivere più tempo il paziente?
La risposta la dà la Cassazione con sentenza 47685 del 2023 in cui conferma la non colpevolezza del medico in quanto la malattia del paziente era così grave che anche se diagnosticata tempestivamente non avrebbe allungato comunque il periodo di sopravvivenza del paziente.Il medico chirurgo risponde del mancato monitoraggio post operatorio non limitandosi all’ambito della singola operazione. Nel caso specifico al medico era stato contestato di non aver monitorato le condizioni del paziente Che poi aveva avuto una emorragia post parto. Se il medico avesse attentamente monitorato i parametri vitali non sarebbe accaduto. Secondo la Corte di Cassazione il chirurgo avrebbe dovuto sorvegliare la salute della paziente operata anche nella fase successiva all’operazione stessa.(Cassazione sentenza 13375 del 2024)
La Corte di Cassazione con la sentenza del 27 giugno 2024 numero 17821 decide di rimandare al Giudice di merito la distinzione tra i concetti di “chance di sopravvivenza” e di “rischio di mortalità” come conseguenza del caso di responsabilità medica.
Il medico di base può rifiutare la visita a domicilio secondo la Corte di Cassazione (penale) sentenza numero 24722 del giugno 2024 sostanzialmente perché il medico di base non è la guardia medica e quindi non è soggetto a un servizio di emergenza / urgenza.
Ordinanza 10787/2024 di aprile della Cassazione Civile riguardante il danno da depressione post operatorio complicato per malasanità o errore medico che andrà risarcito. Ovviamente il danno psicologico post-operatorio dovrà essere accertato da una perizia medica dopo di che potrà essere liquidato in modo autonomo e non in percentuale al danno biologico.
La Corte di Cassazione si esprime sulla incompletezza della cartella sanitaria e la prova presunta del nesso di causa con la sentenza 12633 a maggio 2024: negli errori medici sanitari infatti si ritiene che l’eventuale non completezza della cartella clinica sia considerabile come un valido nesso causale solo se ma mancanza porti all’impossibilità di accertare nesso di causa ed il medico sanitario abbia avuto un comportamento atto a provocare il danno richiesto dal paziente leso.
Sentenza della Corte di Cassazione 1 marzo 2024 Numero 5609 riguardo il danno dovuto alla sofferenza morale del paziente in cui si spiega che non è di competenza del medico legale; infatti si ribadisce che non costituisce oggetto di una consulenza medico-legale il quantificare un danno non patrimoniale subito dal paziente leso. Tale valutazione sarà compito del giudice secondo i parametri di legge.
Si ha responsabilità del medico per una violazione del consenso informato quando vi è la situazione in cui il paziente se adeguatamente informato non si sarebbe sottoposto all’intervento sanitario; è una violazione del diritto all’autodeterminazione e l’onere della prova spetta al paziente leso. Il consenso informato implica che il paziente abbia la capacità di comprendere le informazioni fornite e di prendere decisioni autonome. (Sentenza Tribunale di Ancona il 3-1-2024)
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6386 del 2023, ha ribadito la posizione di rapporto contrattuale tra paziente e struttura sanitaria in caso di danni derivanti da infezioni ospedaliere. È importante notare che la responsabilità per le infezioni nosocomiali non integra un’ipotesi di responsabilità oggettiva ed il paziente deve fornire la prova della relazione causale tra l’infezione e la condotta del personale sanitario o la struttura ospedaliera. In caso di dimostrazione della responsabilità della struttura, il paziente ha il diritto di ottenere un risarcimento per il danno subito.
Caso di errore medico che ha portato alla morte per emotrasfusione infetta con conseguente danno ai parenti. Sentenza 18098 11-12-2023 del Tribunale di Roma con applicazione delle tabelle di Roma e un grosso risarcimento di quasi 500.000 euro per il danno da perdita del rapporto parentale dei figli della paziente deceduta per aver contratto una epatite tramite una emotrasfusione infetta. Quindi il Ministero della Salute è stato soccombente in seguito alla Ctu che aveva provato il nesso di causalità tra errore e danno alla paziente. MOLTO IMPORTANTE : sono state applicate per questo caso specifico le tabelle di Roma per il danno da perdita del rapporto parentale.
Sentenza il Tribunale di Marsala che riteneva non colpevole i medici che non avevano diagnosticato una emorragia interna poi ribaltata in appello a Palermo in cui si è riconosciuto il risarcimento alla parente del paziente deceduto per perdita di chance di vita. Quantificata dalla corte di Appello nel 40% di possibile sopravvivenza senza motivare ma decidendo arbitrariamente. Per tale motivo la sentenza veniva cassata. La Cassazione Civile 22 1 2024 n. 2152 interviene sull’errato calcolo del risarcimento della perdita di chance di vita e sulla metodologia usata.
Con la sentenza della Corte di Cassazione 35998 del 2023 si specifica nella responsabilità medica il risarcimento anticipato del paziente morto per malasanità. In particolare come dovrà essere gestito il risarcimento per danno da morte anticipata. Infatti (indipendentemente dall’età del deceduto) se un medico causa la morte anticipata di un paziente si avrà un risarcimento agli eredi. Le modalità : quando un paziente muore anticipatamente per errore medico dovrà essere risarcito il danno morale (anticipata morte) e quello biologico differenziale (qualità peggiore di vita).
Riguardo la richiesta della copia della cartella clinica la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata con sentenza di ottobre 2023 (causa C-307-22) per precisare che i pazienti hanno diritto a richiedere ed avere gratuitamente la 1′ copia della cartella clinica senza dover motivare il motivo della richiesta.
Nel caso di un risarcimento per nascita indesiderata il Tribunale di Latina da una sentenza importante che analizza la conseguenza diretta dell’inadempimento del medico ginecologo; il punto è il dovuto risarcimento per il danno che spetta anche al padre e non solo alla madre (Tribunale Latina con sentenza 26 10 2023 N. 2275)
Sentenza importante della Corte di Cassazione n. 47409 del 2023 riguardo l’assoluzione del medico nel caso sia assente il nesso causale oltre ogni ragionevole dubbio tra il comportamento ritenuto errato del sanitario e quello che sarebbe stato corretto per impedire il danno al paziente.
In particolar modo qui si trattava di un caso di decesso da malasanità in cui però il paziente era già gravemente malato da una patologia da cui si stava curando da tempo.Sentenza importante sul danno alla persona (Cassazione civile 12 Luglio 2023 n. 19922) e come venga liquidato il danno morale valutando bene la proporzione di gravità tra sofferenza soggettiva e la lesione subita. Infatti per il risarcimento del danno morale diversamente dal danno biologico si possono utilizzare le Tabelle di Milano dal 2008.
Nel caso un soggetto che non ha mai percepito un reddito perda la capacità lavorativa in seguito ad un errore medico, dovrà essere risarcito con il triplo della pensione sociale. Infatti dovrà essere risarcito del danno patrimoniale futuro.
Nel caso specifico si trattava di un errore medico successo ad un neonato durante il parto. Tutto ciò è stato stabilito dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza 4232 del 2023 che ha confermato la sentenza di primo grado emessa dalla Tribunale di Napoli. Senza quindi un ragionevole parametro a cui ci si può fare riferimento si è ritenuto di dover utilizzare il criterio del triplo della pensione sociale per un equo risarcimento al neonato danneggiato.La Corte di Cassazione civile con Ordinanza 30032 di ottobre 2023 ha ribadito, sul tema del consenso informato, che il risarcimento del danno risulta collegato al consenso presunto, cioè al consenso in cui il paziente avrebbe comunque proceduto. Infatti se si ha un consenso presunto senza danno da errore medico non vi è risarcimento.
Diversamente avendo il consenso presunto ed un danno alla persona anche se l’intervento era stato eseguito correttamente, il paziente dovrà provare che la non adeguata informazione ricevuta ha portato ad un danno alla sua persona.Danno iatrogeno differenziale nei casi di errore medico sanitario: la Corte Appello di Perugia si è espressa a marzo 2023 con la sentenza n 151 riguardo il risarcimento del danno iatrogeno differenziale; vi è stato infatti un appello verso l’ordinanza del tribunale di Terni per danno patrimoniale riconosciuto al paziente leso da malasanità e nello specifico da intervento chirurgico errato. La Corte di Appello di Perugia ha infatti confermato definitivamente l’errore medico nella struttura ospedaliera e condannato al pagamento la struttura stessa.
La Corte di Cassazione a Ottobre 2023 con una sentenza ritorna sul nesso di causalità nella responsabilità medica e sull’importanza di ricostruire perfettamente la sequenza dei fatti che ha portato all’errore medico.
In sostanza la sentenza espone che in mancanza della verifica del nesso di casualità tra l’evento lesivo al paziente e l’intervento fatto dal medico non si potrà avere una condanna basata sul giudizio probabilistico dei consulenti tecnici. CORTE CASSAZIONE PEN. 42453 OTTOBRE 2023Per la Cassazione con sentenza n. 17410 del 2023 specifica che il medico è tenuto e quindi responsabile della lettura dell’esame diagnostico ANCHE SE NON SPECIALIZZATO; dovrà quindi garantire la capacità di lettura dei vari esami diagnostici e non potrà dare una interpretazione errata perchè sarà altrimenti responsabile del danno cagionato al paziente. Nelle specifico il ginecologo aveva cagionato la morte non capendo la gravità della situazione creatasi a livello intestinale (non era una semplice cisti liquida come erroneamente supposto dal medico). Il grave errore diagnostico per la CASSAZIONE non salva il medico dalle sue responsabilità solo perchè non fosse specializzato nella materia.
Importante sentenza della Cassazione nel 2023 in cui si riprende il discorso che va assolutamente provato il nesso di casualità tra informazione omessa e il danno conseguente al paziente. La sostanza è che dopo questa sentenza non basterà una omessa informazione per avere responsabilità medica ma ci vuole comunque un accertamento del nesso causale tra condotta colposa e il danno finale. Cassazione sentenza 1936 del 2023
Sentenza della Cassazione civile 27 06 2023 numero 18327 in cui stabilisce che quando un medico non informa la gestante sulle eventualità di possibili malformazioni fetali al figlio in arrivo dovrà per questo errore risarcire gli eventuali danni causati. E’ infatti importante per i genitori la possibilità di poter interrompere la gravidanza. Qui la Cassazione reputa tale comportamento del medico come una NON adeguata informativa.
Importante sentenza della Corte di Cassazione riguardo la liquidazione di un danno non patrimoniale dovuto ad errore medico / struttura sanitaria: infatti si ritiene che il risarcimento sia da calcolare utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano, a meno che ci sia una diversa interpretazione, ma che dovrà essere motivata. Questa ordinanza N. 27901 del 2023 riprende l’utilizzo delle tabelle del Tribunale di Milano per quantificare un danno NON patrimoniale.
Recente e importante sentenza della Corte di Cassazione penale nel 2023 riguardante la responsabilità nell’equipe medica; se il chirurgo medico ha manifestato il suo dissenso rispetto al lavoro svolto dai suoi colleghi dovrà comunque dimostrare la sua diligenza ed il controllo sul lavoro fatto dell’equipe che ha commesso l’errore. E l’unico modo che il sanitario ha per discolparsi dalla responsabilità medica e quindi dal nesso causale tra il suo lavoro e il danno arrecato al paziente. CASSAZIONE 16094 del 2023
La Corte di Cassazione si è espressa riguardo la responsabilità medica emanando una sentenza riguardante l’omissione di ulteriori controlli da parte del medico con conseguente errore e danno. Vi è errore medico anche nel caso il medico non esegue ulteriori controlli; quindi si ha colpa medica anche nel caso in cui il sanitario ometta di eseguire importanti accertamenti e controlli utili alla diagnosi corretta. Cassazione sentenza 15786 del 2023
La Corte d’Appello di Roma, sentenza 13 giugno 2023 numero 4241 spiega che nella responsabilità medica non si può dare colpe alla struttura sanitaria se l’operazione è stata fatta secondo corretti canoni e che quindi il risultato finale lesivo per il paziente non poteva essere evitato comunque .I medici in questo caso avrebbero infatti eseguito correttamente il lavoro e quindi non sono imputabili di errore o lesione.
L’assicuratore risponde del ritardo del pagamento per obbligo di diligenza se non lo fà nei modi e tempi previsti per legge. L’assicuratore che negligentemente è in ritardo nel pagamento sarà inoltre tenuto a risarcire anche gli interessi di mora senza limiti. Corte di Cassazione 2023 n. 24893
Importante sentenza numero 26851 del 2023 (Corte di Cassazione) riguardo la problematica se oltre al danno da premorienza l’errore del medico sanitario abbia portato anche la perdita della chance di vita. Per la Cassazione bisogna risarcire solo l’ulteriore danno da perdita di chance di vita; va detto però che il giudice potrà decidere un maggiore risarcimento se la vita del paziente poteva essere ancora più lunga indipendentemente dai parametri del danno biologico e da premorienza.
Riassumendo se l’errore medico ha provocato al paziente la morte si unisce il danno da morte ed il risarcimento per perdita di chance futura; questo in linea generale ma con questa sentenza la Corte di Cassazione apre ad eccezioni nel caso il danno da morte è causato dalla perdita anticipata della vita e dalla possibilità di vivere maggiormente. La Cassazione si esprime sul danno da emotrasfusione e la sua prescrizione e conseguente liquidazione (giugno 2023 n 16468) :la Cassazione sostiene i 5 anni per la prescrizione e per il risarcimento da un danno da emotrasfusione dal momento in cui è stata percepita la malattia.
Sentenza del Tribunale di Milano 6599 del 2022 dove al paziente era stato lesionato un nervo in seguito ad una biopsia. La CTU condannava i medici ritenendo ci fosse responsabilità sanitaria e ritardo nel riconoscere la lesione. Il paziente leso veniva poi risarcito con quasi 50.000 euro.
Con la sentenza n. 6243/2015, invece, gli Ermellini hanno chiarito che in caso di errore medico da parte del medico di base il danneggiato può rivalersi anche nei confronti della ASL territorialmente competente, poiché la stessa è investita di una responsabilità da posizione nei confronti del singolo medico curante. Il principio di diritto è stato enucleato dall’art 7 della legge Gelli.
Cassazione si esprime sulla NON condanna per il medico che abbia fatto una omessa o tardiva diagnosi se non si evidenziano con certezza le norme violate. Nella fattispecie il medico veniva condannato per lesioni colpose gravi per omessa diagnosi di tumore al seno. Verdetto a cui la dottoressa si oppone nel ricorso in Cassazione sollevando diversi motivi di doglianza. La Cassazione ( sentenza 46662 del 2022) spiega che il giudice deve prima di tutto individuare le norme violate e capire in che misura il dottore si sia allontanato dalle linee guida. In sostanza si è arrivati ad un quadro difficile e contradditorio non chiaro per far capire le norme violate dalla dottoressa.
Sentenza della Corte di Cassazione 5595 del 2022 in cui viene chiuso il discorso riguardo la richiesta di risarcimento per il decesso di una paziente a cui il medico aveva provato invano più volte ad intubarla. Il medico aveva però rispettato le linee guida previste e per questo assolto: il medico aveva diligentemente valutato i rischi ed ha proceduto al tentativo di intubazione solo in seguito ad aver valutato attentamente le criticità della procedura. Concludendo nessuna condanna perchè la manovra di intubazione era stata eseguita correttamente e non aveva mai interrotto la ventilazione.
Novembre 2022 : Anche la Corte di Cassazione conferma la decisione in prima appello presso il tribunale di Roma riguardante la condanna della struttura sanitaria in seguito ad un danno cagionato alla paziente; nello specifico vi è stata perforazione dell’utero e lacerazione del retto dovuto a negligenza medica durante il raschiamento. La Corte di Cassazione conferma il risarcimento dato alla paziente di oltre 100.000 euro come deciso in primo grado. Il danno biologico finale della paziente lesa è stato del 22 %. (Fonte : Responsabilitàcivile.It)
La Corte di Cassazione settembre 2022 n. 26104 torna sul discorso della mancanza di informazione fatta nei confronti dei genitori riguardo il loro figlio minorenne ledendo il diritto di autodeterminazione. Si imputa alla struttura sanitaria / medici di non avere coinvolto e informato nella scelta della della cura terapeutica riguardante il figlio i genitori. Va detto che la Ctu però ha escluso il nesso causale tra cura e decesso del minore. Il giudice comunque conclude esplicando il dovere di coinvolgere i genitori nella scelta della cura terapeutica.(Fonte : Altalex)
Sul delicato tema delle infezioni causate da interventi o trattamenti sanitari, la Cassazione n. 18813/2021 ha precisato che è un preciso compito dell’ospedale quello di controllare la qualità e la purezza della sacche per emotrasfusione. La Corte ha così accolto il ricorso di un paziente che aveva contratto l’epatite C dopo essersi sottoposto a emotrasfusione presso un struttura ospedaliera. Il controllo delle sacche, infatti, fa parte dell’assistenza sanitaria che la struttura deve fornire ai pazienti.
Vale la pena, in ultimo, citare la sentenza n. 16767/2021 in materia di competenza per territorio: secondo i giudici, se la struttura sanitaria è convenzionata e dunque se la prestazione sanitaria viene resa in ambito pubblico non si applica il foro del consumatore previsto dal codice del consumo.
Sentenza della Cassazione riguardante il risarcimento per malasanità e la sua esatta prescrizione; infatti per la Cassazione la decorrenza per la prescrizione parte dal momento in cui vi è la percezione della malattia e non da quando la malattia si aggrava. (Cassazione n 29760 2022)
Importante Sentenza riguardo il RISARCIMENTO SENZA SINTOMI E SOFFERENZA : la Corte di Cassazione si è espresse riguardo ad il risarcimento nel caso la persona, la cui salute è stata lesa da un errore medico, ma non abbia avuto sintomi o sofferenza per il potenziale danno creato. Nel caso esplicito si tratta di un paziente che ha contratto tramite emotrasfusione Epatite alla fine degli anni settanta in seguito ad un intervento chirurgico ma senza avere sintomi fino a fine anni ’90 quando scopre di essere malato di epatite. Il risarcimento iniziale riconosciuto dal tribunale di oltre 70 mila euro veniva in appello ricalcolato in circa 50 mila euro. È chiaro quindi che Non basta il danno biologico fine a se stesso ma per avere un risarcimento deve esserci un danno fisico che impedisca al paziente lo svolgimento normale delle sue attività quotidiane. Cassazione 25887 del 2022
Altre sentenze in tema di malasanità ed errore medico:
Vi sono numerose interessanti sentenze errore medico che trattano dell’onere della prova in tema di responsabilità del professionista e dello spazio che ha il paziente per poter, eventualmente, dimostrare la sussistenza di un danno.
La Cassazione si è espressa sulla Legatura delle tube non corretta e gravidanza indesiderata. Rigettata dal tribunale di Agrigento la richiesta di danni patrimoniali e non dovuti ad un mal fatto intervento di legatura delle tube dopo i vari parti avuti (5) che aveva portato alla nascita indesiderata di un altra figlia. In seguito secondo la Corte d’appello vi è stata responsabilità dei medici nel mal eseguito intervento. I Medici attivano successivamente un ricorso per Cassazione che sono stati poi entrambi rigettati. (Cassazione 18/07/2022 numero 22532)
La Cassazione nel 2022 torna sul danno da perdita di chance che va considerato diversamente da un danno da morte pieno.
Il problema dei casi di malasanità con perdita di chance e sempre quantificare esattamente il valore del risarcimento. Infatti non è semplice e può succedere di ottenere risarcimenti molto inferiori al danno pieno da perdita parentale in fase stragiudiziale per cercare un accordo tra i parenti lesi e la parte sanitaria che ha errato pur di evitare una causa che potrebbe protrarsi per anni. Sentenza che tratta la perdita di chance 31136 del 2022
Una recente pronuncia del 2021, la n. 12593, ha chiarito che il paziente che non ha preso visione del consenso informato, e dunque non lo ha sottoscritto, deve comunque dimostrare che se lo avesse visionato non avrebbe proceduto all’intervento. In altri termini, non basta la mancata sottoscrizione del consenso per condannare il medico.
Responsabilità del medico in caso non sia stata data corretta informazione sulle tecniche alternative alla operazione
La clinica non è tenuta a risarcire il paziente leso se non vi sia correlazione tra l’omessa informazione dell’operazione alternativa e la possibile scelta per tale piano alternativo. Rispetto alla tecnica operatoria utilizzata che ha creato un danno, vi doveva essere una informazione completa al paziente sulla eventuale tecnica alternativa a quella utilizzata magari meno moderna. L’informazione completa di una nuova tecnica probabilmente avrebbe portato il paziente a scegliere quest’ultima e non l’operazione obsoleta (sempre che vi sia ovviamente danno). Sentenza Cassazione numero 1936 del 2023
Le maglie in cui poter inserire la responsabilità per errori medici si restringono ulteriormente con la pronuncia n. 24835/2021, con la quale la Suprema Corte ribadisce l’importanza delle linee guida, parametro che deve essere sempre valutato dal giudicante ai fini della sussistenza della responsabilità. Ciò significa che, in linea di massima, il professionista che abbia seguito pedissequamente le linee guida per un intervento o una qualsiasi procedura sanitaria difficilmente potrà incorrere in responsabilità.
Già l’anno scorso, un’altra sentenza per errori medici, la n. n. 32871/2020, aveva chiarito nel dettaglio l’iter valutativo che il giudicante deve seguire per valutare la sussistenza o meno di responsabilità:
prima di tutto il giudice deve verificare se l’operazione o la pratica medica in questione è regolata dalle linee guida o da particolari codici di condotta.
Successivamente è necessario individuare la presenza del nesso di causalità e la natura dell’eventuale colpa, se generica o specifica, se dovuta a imperizia, negligenza o imprudenza. infine, occorre valutare se e quanto la condotta colposa del medico si è allontanata dal pedissequo rispetto delle linee guida. Anche da questa sentenza per errore medico si comprende, dunque, quanto la valutazione del giudice circa il rispetto delle linee guida sia fondamentale e non deve essere fatta in maniera generica.
L’importanza del nesso causale viene confermata anche dalla pronuncia n. 26907/2020, con cui si ribadisce che tale nesso deve sempre essere dimostrato dal paziente come condizione per ßla sussistenza della responsabilità del medico. Per rendere meno gravoso l’onere probatorio, la Cassazione precisa che il presunto danneggiato può servirsi anche dello strumento delle presunzioni. Ovviamente il nesso di causalità non basta, perché dovrà essere dimostrato anche la condotta del medico e il danno subito, collegati tra loro proprio dal rapporto causale. Una volta soddisfatti questi requisiti, dovrà essere il medico a dimostrare di aver adempiuto al proprio dovere con la diligenza prevista dalla natura dell’incarico o, in caso di evento infausto, sarà suo onere provare l’evento imprevedibile, ossia la causa a lui non imputabile, da cui è derivato l’inadempimento.
In altri termini, le conseguenze dell’impossibilità di provare l’evento dannoso ricadono sul paziente mentre quelle relative alla prova della non imputabilità della causa sopravvenuta si riversano sul professionista.
Sulla stessa linea si colloca la pronuncia n. 15108/2021, con cui la Cassazione non ha riconosciuto la responsabilità del medico in un caso di danni post intervento subiti da un paziente il quale non era riuscito a dimostrare il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la condotta del professionista. La Cassazione si è inoltre soffermata sul peculiare aspetto del reato omissivo improprio e il suo iter di accertamento: la responsabilità omissiva impropria necessita sia della prova dell’assenza di decorsi causali alternativi potenzialmente determinanti l’evento dannoso, sia della prova per cui l’evento non si sarebbe verificato se il medico avesse posto in essere la condotta omessa. Questo secondo giudizio deve essere orientato dalla cosiddetta probabilità logica, che a differenza della probabilità statistica si basa sulla valutazione del caso concreto e non si rifà unicamente a paradigmi teorici scientifici. La Cassazione torna sull’ onere della prova del nesso in capo al paziente leso; infatti si è di nuovo pronunciata su un caso di responsabilità medica (dentistica) confermando il rigetto già precedente da parte dei giudici di merito sottolineando il principio per il quale spetta al paziente – danneggiato provare il nesso di causa tra condotta del sanitario e conseguente danno. Cassazione n. 42104 / 2021
La sentenza n. 33230/2020 ha quindi concluso che il medico deve essere assolto nel caso in cui permanga ragionevole dubbio circa l’effettiva funzionalità della condotta e la sua idoneità al non verificarsi dell’evento dannoso. Ugualmente, si deve pervenire ad assoluzione nel caso in cui gli elementi probatori riguardanti l’idoneità della condotta omessa siano contraddittori o insufficienti.
Altra sentenza per caso di responsabilità medica molto importante è la n. 36431/2020, in tema di omessa diagnosi. In questo caso la Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità dello staff medio che non aveva diagnosticato in tempo una dissezione aortica acuta, patologia rilevabile ricorrendo ad alcuni esami diagnostici. Secondo i giudici, infatti, considerando la gravità della patologia, le tempistiche necessarie per sottoporre il paziente all’intervento e altre circostanze del caso concreto, una tempestiva diagnosi non avrebbe comunque potuto escludere con certezze l’evento morte, venendo dunque meno il nesso di causalità tra condotta ed evento.
Al di là del caso di specie, dunque, laddove vi sia una mancata diagnosi da parte del medico la responsabilità non può essere automatica ma, al contrario, necessita di una valutazione probabilistica circa la gravità della patologia non diagnosticata tempestivamente, l’eventuale margine di rischio dell’intervento necessario e altre circostanze specifiche.
La sentenza della Cassazione che ritorna sul problema del Consenso informato dichiarando che non è necessario per rimandare l’intervento; in pratica non è necessario se il medico decide di differire un intervento chirurgico perché non lo ritiene necessario. (SENTENZA 39084 del 2021)
Sentenze in tema di malasanità: come deve operare il professionista per ridurre al minimo le possibilità di incorrere in responsabilità
Altre interessanti sentenze malasanità puntualizzano meglio come deve operare il medico per limitare al massimo il rischio di incorrere in responsabilità.
Sentenza riguardo la colpa di un medico specialista che si trova in una situazione difficile e complicata (esempio un paziente anziano) ma procede comunque alla colonscopia determinando un danno o la morte in seguito a perforazione. Sentenza n. 30051 del 2022.
Sentenza della Cassazione nel 2022 a dicembre in cui riprende il discorso delle micro permanenti e soprattutto il risarcimento delle stesse in cui basta la semplice visita. Espone che per avere la prova per il risarcimento delle micro permanenti basti la visita che accerti la lesione. Non è sempre richiesto quindi l’esame strumentale. Sentenza 37477 del 2022.
Sentenza della Cassazione riguardo il reato di omissione commesso da un medico di guardia che negligentemente non va dalla paziente evitando quindi la visita a domicilio. Ovviamente bisogna tenere presente le condizioni del paziente che se risulta avere grosse difficoltà nel muoversi e problematiche serie mettono in pericolo la sua vita. Si parla di reato di omissione di atti d’ufficio per la guardia medica condannata dalla sentenza n 44057 del 2022
Secondo la Corte di Cassazione con una recente sentenza reputa responsabile di omicidio un medico che non abbia seguito le linee guida. Nello specifico se vi è stata negligenza e imperizia grave nel discostarsi dalle linee guida previste nelle cure del paziente. (Sentenza 39015 del 2022)
La Cassazione si è pronunciata riguardo ad un errore commesso da medici nella struttura sanitaria su un paziente anziano e con varie patologie. Infatti i medici venivano assolti in seguito al decesso del paziente sottoposto a intervento di cuore perché purtroppo nella realtà non vi sarebbe stato un esito comunque diverso. Nonostante la condanna di primo grado la cassazione assolve e rigetta vista l’età avanzata e le numerose patologie che presentava. Sentenza Cassazione 48220 del 2022
La Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente riguardo al risarcimento danni per una tardiva diagnosi di un tumore. Nello specifico si è trattato del tempo di ritardo che passa tra la prima volta in cui il paziente viene visitato (senza capire la presenza di un tumore) ed il momento in cui scopre di avere un tumore(errore medico di diagnosi).
Il danno dovuto ad una tardiva diagnosi di un tumore oltre Al danno biologico crea un danno anche di tipo patrimoniale; inoltre vi sono danni morali ed esistenziali che dovranno essere risarciti perché hanno creato una sofferenza psicologica al paziente leso. (CASSAZIONE n 28632 ottobre 2022)
La sentenza per responsabilità medica n. 12968/2021 si sofferma sul concetto di errore diagnostico: a detta della Corte tale errore si configura laddove il medico non agisca con la diligenza e perizia richiesta dalla professione, e dunque non ponga in essere tutti gli accertamenti necessari per avere una diagnosi più chiara possibile, il tutto secondo la logica della massima prudenza. L’ter diagnostico è, infatti, assieme alla scelta della terapia e della cura, una delle fasi sicuramente più delicate che lega medico e paziente e deve essere dunque affrontato con la massima puntualità possibile.
Sulla stessa lunghezza d’onda si rivela la sentenza n. 32871/2020 che si concentra soprattutto sul decorso post operatorio di un paziente e sul dovere da parte del medico di porre l’attenzione su qualunque sintomo post operatorio che possa essere rivelatore di una complicanza; il medico, infatti, non può limitare il suo dovere assistenziale al mero intervento ma deve assistere il paziente anche in tutto ciò che riguarda il pre e il post operazione, momenti cruciali per la buona riuscita dell’intervento stesso. Ne consegue che, in caso di decorso post operatorio anomalo, il professionista sanitario è tenuto ad intervenire.
Molto interessante anche la pronuncia n. 34983 del 9 dicembre 2020, che affronta il problema dell’intervento chirurgico inutile o posto in essere senza il consenso del paziente: se, a seguito di tali eventualità, si verifica il decesso del paziente il professionista sanitario è imputabile di omicidio preterintenzionale. Affinché si possa configurare una tale figura di reato è necessario che il medico abbia consapevolmente sottoposto il paziente a una o più operazioni del tutto inutili e senza alcuna finalità curativa e indicazione terapeutica. Il principio di diritto è stato enucleato da un caso pratico che vedeva protagonista un medico che aveva sottoposto alcuni pazienti a interventi rischiosi senza il loro consenso e senza uno scopo preciso.
Secondo la Cassazione con la sentenza n. 4587 / 2022 che si è espressa recentemente sulla non responsabilità del medico di base nel diagnosticare una malattia difficile; infatti nel caso di malattie difficilmente comprensibili e diagnosticabili con la sua non specifica competenza del medico curante sarebbe complicato capire a fondo la situazione.Si esclude quindi la sua responsabilità nel caso preso in essere della Cassazione; ciò non toglie che ogni caso sia a se quindi necessita di una valutazione medico legale approfondita.
Sentenza di Cassazione n. 45602 nel 2021, è responsabile il medico del pronto soccorso che superficialmente omette di svolgere esami strumentali che avrebbero fatto capire la corretta problematica del paziente evitandone la morte per malasanità.
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