Con tale espressione vengono comunemente racchiuse due diverse ipotesi: il danno derivante da un’interruzione di gravidanza non riuscita e il danno derivante dalla mancata diagnosi di determinate patologie che interessano il feto, come la sindrome di down e la fibrosi cistica. Si tratta di patologie che determinano gravi impedimenti nella vita di tutti i giorni e che, dunque, causano una notevole alterazione delle abitudini di vita in capo ai genitori oltre che difficoltà quotidiane per il malato.
A fronte di una nascita indesiderata occorre indagare sulla sussistenza o meno delle condizioni affinché sia possibile ottenere un risarcimento.
La prima destinataria del risarcimento è la madre.
A questo proposito, la prova della responsabilità seguirà le normali regole civilistiche in tema di risarcimento del danno per colpa medica, che possono essere così riassunte:
In caso di errore in gravidanze del ginecologo che riguardano interventi abortivi l’onere della prova in capo alla madre del nato non voluto è piuttosto lieve: il danno, infatti, è già dimostrato nella misura in cui l’intervento abortivo non ha avuto successo. Sarà dunque onere del medico dimostrare di aver agito seguendo con la massima fedeltà e precisione le linee guida che la medicina fornisce per le interruzioni volontarie della gravidanza.
Un altro caso che è riconducibile all’area dell’insuccesso di una procedura abortiva riguarda il caso in cui la donna si sottoponga a un intervento di sterilizzazione e poi rimanga comunque incinta. Anche in questo caso il medico dovrà dimostrare che l’insuccesso dell’intervento non è imputabile a una sua negligenza, imperizia o imprudenza, ma è il risultato di eventi e circostanze imprevedibili dallo stesso utilizzando la diligenza professionale richiesta in questi casi.
Ovviamente, il risarcimento del danno subito dalla madre consiste in una somma di denaro, non potendo ottenere il ripristino dello stato precedente all’evento che ha causato il danno (cioè, di fatto, una “non gravidanza”).
Un po’ più complesso è invece il meccanismo probatorio per danno da nascita indesiderata: in questo caso, infatti, la donna dovrà dimostrare il nesso causale tra il non essere stata informata della malattia del feto e il mancato aborto. In altri termini, dovrà provare che se fosse stata messa al corrente delle condizioni del feto avrebbe certamente proceduto all’aborto.
La prima cosa che la madre deve fare per ottenere il risarcimento del danno nel caso di nascita indesiderata è dimostrare che, se fosse stata informata delle malformazioni del feto, avrebbe potuto abortire. Deve dimostrare provare che all’epoca sussistevano le condizioni previste dalla leggere 194/1978 che regola l’interruzione volontaria della gravidanza. Oltre a tale dimostrazione, occorre la prova dell’effettiva volontà di abortire.
La Corte di Cassazione, per agevolare l’onere probatorio in capo al genitore, ha di recente ammesso che tali prove possano essere date anche per presunzioni semplici, essendo poi onere del medico dimostrare di essere esente da colpa.
Ciò significa che è sufficiente provare che la madre aveva preso appuntamento per un consulto con il ginecologo, o che si trovasse in gravi condizioni psicofisiche o, ancora, che avesse più volte insistito tentando di contattare la struttura sanitaria.
Sarà poi compito del medico dimostrare di essere esente da colpa, magari a causa del malfunzionamento delle macchine deputate all’accertamento di malformazioni del feto.
A tal proposito, la Cassazione già ha applicato questi principi riconoscendo a una coppia di genitori il risarcimento del danno da nascita indesiderata, nonostante la precedente sentenza di Appello avesse negato tale diritto. La Corte di Cassazione, infatti, ha statuito l’onere probatorio in capo alla madre fosse stato ampiamente assolto dalla stessa, che aveva dimostrato di aver più volte provato a contattare la struttura sanitaria e il ginecologo per interrompere la gravidanza. La vicenda è terminata con un risarcimento sia alla madre che al padre.
Malasanità durante la gravidanza: anche il padre può chiedere il risarcimento del danno:
In un recente fatto di cronaca, la Corte di Cassazione ha accolto la richiesta di risarcimento del danno da parte di un padre dopo il rigetto della stessa da parte sia del Giudice di primo grado che della Corte di Appello. Anche in questo caso, si tratta di un’importante pronuncia, che di fatto conferma già un’indirizzo giurisprudenziale consolidato ma che allarga le maglie della responsabilità.
Ovviamente, anche nel caso in cui il risarcimento del danno è chiesto dal padre valgono le stesse regole di onere della prova elencate in precedenza.
Si è detto che le persone offese non possono, per motivi pratici, ottenere il ripristino dello stato delle cose precedente rispetto al fatto dannoso.
Il risarcimento che possono ottenere sarà dunque di tipo economico, e comprende essenzialmente due aspetti: i danni psicologici e i danni economici.
I danni di natura psicologica attengono principalmente all’aver dovuto gestire e affrontare una situazione del tutto inaspettata e non voluta, che comporta una seria alterazione delle abitudini di vita e che, soprattutto, non ha una fine. Un cambiamento così radicale dell’esistenza merita senz’altro un ristoro economico.
Oltre a questo, ai genitori spetta il riconoscimento del danno patrimoniale subìto, in considerazione delle spese che dovranno essere sostenute per garantire al figlio una vita quantomeno dignitosa, che possa alleviare al massimo i sintomi della malattia.
La somma viene solitamente stabilita dal giudice, tenendo conto delle specifiche circostanze del fatto e dell’andamento processuale della vicenda.
Si tratta di un tema molto dibattuto in giurisprudenza: l’ipotesi prevalente nega la possibilità di poter riconoscere al soggetto nato un “diritto a non nascere se non sano”, atteso che tale diritto, se fosse stato possibile esercitarlo, non sarebbe comunque stato nella disponibilità del soggetto. E’ evidente infatti che colui che non è ancora nato non può scegliere di non nascere.
Di recente si è registrata una qualche apertura alla possibilità di un riconoscimento in tal senso, ma la tesi prevalente rimane ancora quella negativa.
Nascita indesiderata e risarcimento: la Cassazione conferma la tutela dell’autodeterminazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6926 del 23 marzo 2026, ha ribadito un principio fondamentale in tema di responsabilità sanitaria: nei casi di nascita indesiderata, il risarcimento deve essere integrale quando viene dimostrata la lesione del diritto all’autodeterminazione dei genitori. La decisione conferma che anche attraverso prove presuntive è possibile accertare che, se correttamente informati, i genitori avrebbero scelto di interrompere la gravidanza.
Il caso riguarda una coppia che aveva agito contro una struttura sanitaria per la mancata informazione durante la gravidanza. La madre, in considerazione dell’età, avrebbe dovuto essere informata sulla possibilità di effettuare esami prenatali per individuare eventuali anomalie cromosomiche. Tuttavia, tali accertamenti non erano stati proposti e la diagnosi di sindrome di Down è emersa solo al momento della nascita. I genitori hanno sostenuto che, se adeguatamente informati, avrebbero valutato l’interruzione della gravidanza, anche in considerazione delle difficoltà economiche e dell’impatto sulla vita familiare. In primo grado era stata riconosciuta la responsabilità della struttura sanitaria con un risarcimento per la lesione del diritto di autodeterminazione e per i costi di mantenimento della figlia.
La Corte d’Appello aveva successivamente ridotto l’importo del risarcimento, ritenendo che la sofferenza dei genitori fosse destinata a diminuire nel tempo e applicando criteri più restrittivi. La Cassazione è intervenuta correggendo questo orientamento, riaffermando che il danno da nascita indesiderata deve essere valutato in modo completo, senza riduzioni automatiche, e che il diritto dei genitori a una scelta consapevole deve essere pienamente tutelato.
Risarcimento per nascita indesiderata: quando è dovuto in caso di errore medico
Affrontare la nascita di un figlio con gravi malformazioni non diagnosticate in gravidanza è una delle esperienze più dolorose per una famiglia. In questi casi si parla di danno da nascita indesiderata, ossia la possibilità di chiedere un risarcimento quando l’errore del medico ha impedito alla madre di compiere una scelta consapevole, come quella di interrompere legalmente la gravidanza.
Il Tribunale di Latina (n. 2275 ottobre 2023) ha chiarito un punto fondamentale: il risarcimento non è automatico. La semplice negligenza diagnostica non basta. Per ottenere un indennizzo, i genitori devono dimostrare due elementi centrali:
1. Il danno esistenziale concreto, cioè le gravi ricadute emotive, psicologiche ed economiche che la famiglia ha subito in conseguenza della nascita inattesa.
2. La volontà interruttiva della gravidanza, ossia che la madre, se correttamente informata in tempo utile, avrebbe esercitato il diritto di ricorrere all’interruzione di gravidanza prevista dalla legge 194/1978.
Il principio stabilito dai giudici è chiaro: il riconoscimento del risarcimento per errore medico in questo ambito richiede una prova rigorosa. Non è sufficiente il dolore per la malformazione del neonato, ma occorre dimostrare il nesso causale tra l’omessa diagnosi e la privazione del diritto di scelta.
Questa pronuncia rafforza un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza italiana: la tutela dei genitori passa dalla possibilità di decidere consapevolmente durante la gravidanza, e quando un errore diagnostico impedisce questa scelta, può configurarsi un danno risarcibile.
La morte prematura del feto durante il travaglio di parto comporta un danno risarcibile ai genitori, poiché il rapporto genitoriale nasce e si consolida già nel corso della gravidanza, indipendentemente dalla nascita. La relazione tra genitori e figlio non si forma solo con la venuta alla luce, ma si costruisce progressivamente nei nove mesi di gestazione, periodo in cui si sviluppa una profonda consapevolezza affettiva e familiare. Quando il feto, sano e completamente formato, muore proprio nel momento in cui avrebbe dovuto iniziare la vita autonoma, la sofferenza dei genitori assume una particolare intensità. Il pregiudizio subito è legato soprattutto al dolore umano per la perdita di un figlio atteso, già percepito come parte integrante della famiglia. In questi casi, il danno non riguarda solo la dimensione relazionale futura, ma colpisce un legame affettivo già esistente e pienamente maturato durante la gestazione. Sentenza di riferimento: Tribunale di Arezzo 20 ottobre 2025 n. 655
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