NASCITA INDESIDERATA E RISARCIMENTO PER ERRORE DURANTE LA GRAVIDANZA

NASCITA INDESIDERATA E RISARCIMENTO
Che cos’è il danno da nascita indesiderata ?
Il danno da nascita indesiderata rappresenta uno degli aspetti più delicati e controversi nell’ambito della colpa medica e della malasanità durante la gravidanza.
Con tale espressione vengono comunemente racchiuse due diverse ipotesi: il danno derivante da un’interruzione di gravidanza non riuscita e il danno derivante dalla mancata diagnosi di determinate patologie che interessano il feto, come la sindrome di down e la fibrosi cistica. Si tratta di patologie che determinano gravi impedimenti nella vita di tutti i giorni e che, dunque, causano una notevole alterazione delle abitudini di vita in capo ai genitori oltre che difficoltà quotidiane per il malato.Risarcimento per una nascita indesiderata:
A fronte di una nascita indesiderata occorre indagare sulla sussistenza o meno delle condizioni affinché sia possibile ottenere un risarcimento.
La prima destinataria del risarcimento è la madre.
A questo proposito, la prova della responsabilità seguirà le normali regole civilistiche in tema di risarcimento del danno per colpa medica, che possono essere così riassunte:
In caso di errore in gravidanze del ginecologo che riguardano interventi abortivi l’onere della prova in capo alla madre del nato non voluto è piuttosto lieve: il danno, infatti, è già dimostrato nella misura in cui l’intervento abortivo non ha avuto successo. Sarà dunque onere del medico dimostrare di aver agito seguendo con la massima fedeltà e precisione le linee guida che la medicina fornisce per le interruzioni volontarie della gravidanza.
Un altro caso che è riconducibile all’area dell’insuccesso di una procedura abortiva riguarda il caso in cui la donna si sottoponga a un intervento di sterilizzazione e poi rimanga comunque incinta. Anche in questo caso il medico dovrà dimostrare che l’insuccesso dell’intervento non è imputabile a una sua negligenza, imperizia o imprudenza, ma è il risultato di eventi e circostanze imprevedibili dallo stesso utilizzando la diligenza professionale richiesta in questi casi.
Ovviamente, il risarcimento del danno subito dalla madre consiste in una somma di denaro, non potendo ottenere il ripristino dello stato precedente all’evento che ha causato il danno (cioè, di fatto, una “non gravidanza”).
Un po’ più complesso è invece il meccanismo probatorio per danno da nascita indesiderata: in questo caso, infatti, la donna dovrà dimostrare il nesso causale tra il non essere stata informata della malattia del feto e il mancato aborto. In altri termini, dovrà provare che se fosse stata messa al corrente delle condizioni del feto avrebbe certamente proceduto all’aborto.Prova in capo al danneggiato del danno da gravidanza indesiderata :
La prima cosa che la madre deve fare per ottenere il risarcimento del danno nel caso di nascita indesiderata è dimostrare che, se fosse stata informata delle malformazioni del feto, avrebbe potuto abortire. Deve dimostrare provare che all’epoca sussistevano le condizioni previste dalla leggere 194/1978 che regola l’interruzione volontaria della gravidanza. Oltre a tale dimostrazione, occorre la prova dell’effettiva volontà di abortire.
La Corte di Cassazione, per agevolare l’onere probatorio in capo al genitore, ha di recente ammesso che tali prove possano essere date anche per presunzioni semplici, essendo poi onere del medico dimostrare di essere esente da colpa.
Ciò significa che è sufficiente provare che la madre aveva preso appuntamento per un consulto con il ginecologo, o che si trovasse in gravi condizioni psicofisiche o, ancora, che avesse più volte insistito tentando di contattare la struttura sanitaria.
Sarà poi compito del medico dimostrare di essere esente da colpa, magari a causa del malfunzionamento delle macchine deputate all’accertamento di malformazioni del feto.
A tal proposito, la Cassazione già ha applicato questi principi riconoscendo a una coppia di genitori il risarcimento del danno da nascita indesiderata, nonostante la precedente sentenza di Appello avesse negato tale diritto. La Corte di Cassazione, infatti, ha statuito l’onere probatorio in capo alla madre fosse stato ampiamente assolto dalla stessa, che aveva dimostrato di aver più volte provato a contattare la struttura sanitaria e il ginecologo per interrompere la gravidanza. La vicenda è terminata con un risarcimento sia alla madre che al padre.

Malasanità durante la gravidanza: anche il padre può chiedere il risarcimento del danno:

Il risarcimento del danno può esser richiesto non soltanto dalla madre ma anche dal padre: entrambi i genitori, infatti, subiscono le conseguenze dal punto di vista psicologico ed economico della nascita indesiderata.
In un recente fatto di cronaca, la Corte di Cassazione ha accolto la richiesta di risarcimento del danno da parte di un padre dopo il rigetto della stessa da parte sia del Giudice di primo grado che della Corte di Appello. Anche in questo caso, si tratta di un’importante pronuncia, che di fatto conferma già un’indirizzo giurisprudenziale consolidato ma che allarga le maglie della responsabilità.
Ovviamente, anche nel caso in cui il risarcimento del danno è chiesto dal padre valgono le stesse regole di onere della prova elencate in precedenza.Risarcimento per una nascita indesiderata: che tipo di risarcimento spetta ai genitori?
Si è detto che le persone offese non possono, per motivi pratici, ottenere il ripristino dello stato delle cose precedente rispetto al fatto dannoso.
Il risarcimento che possono ottenere sarà dunque di tipo economico, e comprende essenzialmente due aspetti: i danni psicologici e i danni economici.
I danni di natura psicologica attengono principalmente all’aver dovuto gestire e affrontare una situazione del tutto inaspettata e non voluta, che comporta una seria alterazione delle abitudini di vita e che, soprattutto, non ha una fine. Un cambiamento così radicale dell’esistenza merita senz’altro un ristoro economico.
Oltre a questo, ai genitori spetta il riconoscimento del danno patrimoniale subìto, in considerazione delle spese che dovranno essere sostenute per garantire al figlio una vita quantomeno dignitosa, che possa alleviare al massimo i sintomi della malattia.
La somma viene solitamente stabilita dal giudice, tenendo conto delle specifiche circostanze del fatto e dell’andamento processuale della vicendaE’ possibile configurare un risarcimento del danno nei confronti del soggetto nato non sano?
Si tratta di un tema molto dibattuto in giurisprudenza: l’ipotesi prevalente nega la possibilità di poter riconoscere al soggetto nato un “diritto a non nascere se non sano”, atteso che tale diritto, se fosse stato possibile esercitarlo, non sarebbe comunque stato nella disponibilità del soggetto. E’ evidente infatti che colui che non è ancora nato non può scegliere di non nascere.
Di recente si è registrata una qualche apertura alla possibilità di un riconoscimento in tal senso, ma la tesi prevalente rimane ancora quella negativa.


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