Cose è la Legge Gelli ?
Dal primo aprile 2017 è in vigore la Legge Gelli 24/2017 detta Legge Gelli – Bianco in materia di responsabilità medica. L’obiettivo di questa legge è superare le incongruenze e incertezze generate dalla precedente disciplina, anche conosciuta come Decreto Balduzzi.
La legge introduce diverse novità, ora spiegheremo quali sono i principali articoli della Legge Gelli:
la prima variante è contenuta nell’articolo 4 che stabilisce l’obbligo per la struttura sanitaria o per il professionista a cui ci si è rivolti di consegnare entro 30 giorni dalla richiesta copia dei documenti sanitari. Inoltre in caso di decesso i familiari devono concordare con il direttore sanitario i tempi per l’esecuzione degli esami autoptici in modo che questi possano nominare un proprio medico legale.
L’articolo 5 della legge stabilisce che i medici e gli operatori sanitari in genere nell’esplicare le proprie funzioni dovranno attenersi alle linee guida elaborate da enti, istituzioni pubbliche, enti privati, società scientifiche, associazioni tecnico-scientifiche che si occupano di professioni sanitarie. Tali enti devono comunque essere iscritti in un apposito albo istituito con decreto nel Ministro della Sanità. In assenza di linee guida i sanitari dovranno attenersi alle buone pratiche cliniche – assistenziali. L’obiettivo è fare in modo che quando deve essere giudicato l’operato di un medico o altro esercente una professione sanitaria si possa fare affidamento a dei comportamenti standard e quindi si possa delineare la presenza o assenza di colpe.
Dall’articolo 5 discende l’articolo 6 che va a modificare l’articolo 590 del codice penale. Questo introduce una nuova causa di non punibilità per l’esercente la professione sanitaria. Infatti nel caso in cui, in seguito ad imperizia, si sia verificata la morte del paziente oppure lo stesso abbia subito gravi lesioni, se è stato dato seguito alle raccomandazioni e linee guida in precedenza viste, è esclusa la responsabilità medica e quindi il risarcimento del danno. Ovviamente le linee guida e le raccomandazioni devono essere adeguate rispetto al problema da affrontare. Ciò vuol dire che il medico deve essere in grado di interpretare correttamente i sintomi al fine di sottoporre il paziente agli esami idonei ed eseguire una corretta diagnosi. Infine deve applicare il protocollo di cura relativo.
La prima cosa da notare con l’introduzione della Legge Gelli nella responsabilità professionale è che viene esclusa la punibilità solo in caso di imperizia, ma non in caso di negligenza e imprudenza. Si parla di negligenza quando il medico abbia svolto senza particolare attenzione il suo ruolo, deve quindi trattarsi di un comportamento di grave disattenzione. Ad esempio può parlarsi di negligenza quando il medico, pur essendo evidenti i sintomi di una peritonite, non esegue i relativi accertamenti volti a confermare tale diagnosi e il paziente di conseguenza perisce.
Un altro articolo particolarmente importante è il numero 7 che va a delineare la ripartizione di responsabilità tra la struttura sanitaria e il medico. Se il paziente è arrivato ad avere contatto con il medico attraverso una struttura ospedaliera, la responsabilità resta della struttura sanitaria. Riguardo l’errore del medico di base, ricollegabile all’art 7 della LEGGE GELLI i pazienti che sono stati danneggiati da una mancanza del medico di base possono agire legalmente nel caso via sia un danno permanete o temporaneo verso lo stesso medico ma anche nei confronti dell’ASL di appartenenza.
Nel caso in cui il paziente abbia optato per una attività intra muraria si ha responsabilità extracontrattuale.Lo stesso anche per guardia medica e per il medico di famiglia.(5 anni per la prescrizione)
Invece nei casi di visita privata (ginecologo, dentista) si ritiene che sia intercorso un contratto tra il paziente ed il medico e quindi si fa valere la responsabilità contrattuale. Da ciò deriva che il termine di prescrizione è di 10 anni.
La legge Gelli introduce importanti novità anche per quanto riguarda la procedura da espletare per far valere la responsabilità per errore medico. Questa prevede che in applicazione dell’articolo 696 bis del codice di procedura civile, prima di esperire l’azione giudiziaria, sia necessario procedere ad un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP). A tale procedura devono obbligatoriamente prendere parte il paziente, la struttura sanitaria e/o il medico, inoltre devono partecipare l’assicurazione stipulata da medico od ospedale per la responsabilità professionale. L’assicurazione stessa poi tenute a proporre un risarcimento oppure a chiarire il motivo per il quale non intende provvedere ad una offerta di risarcimento per errore medico o malasanità in quanto esclude che vi sia stata negligenza o che le linee guida non siano state correttamente eseguite. Chi non partecipa alla consulenza preventiva è tenuto a pagare le spese della lite.
Deve essere inoltre detto che in base agli articoli 10 e 11 della legge Gelli le strutture sanitarie e i professionisti che lavorano in ambito medico sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni verso terzi che possono derivare dall’esercizio della professione medica.
A Novembre 2019 in seguito alla recente pubblicazione delle 10 sentenze volte a risolvere le problematiche sorte con la legge Gelli si è già costata la prima importante soluzione; infatti la Cassazione si è espressa considerandola non retroattiva (in quanto non applicabile a fatti precedenti all’entrata in vigore della legge stessa).
Sotto uno schema delle 10 sentenze della Cassazione :
L’ accertamento tecnico preventivo ha lo scopo di evitare le lungaggini delle azioni giudiziarie e quindi dare concreta tutela a chi è stato realmente danneggiato senza dover aspettare anni prima di ottenere un risarcimento per colpa medica. L’obiettivo è raggiungere una conciliazione tra le parti e verificare se vi sono i presupposti per un’azione giudiziaria. La consulenza tecnica di ufficio relativa all’ATP deve essere espletata da soggetti altamente qualificati (medici legali). Ovviamente i soggetti nominati non devono essere in conflitto di interessi con le parti. Il consulente per l’ATP viene nominato dal tribunale su istanza della parte. La legge prevede anche dei termini entro i quali la procedura di ATP deve terminare, questi sono di 6 mesi dal momento della proposizione del ricorso.
Prima di procedere alla scelta di avviare una procedura di accertamento tecnico preventivo per responsabilità medica (detto ATP) è bene affidarsi a soggetti che esercitano spesso azioni legali per problemi di errore medico ed esperti in risarcimento danno per malasanità. In questo modo sarà possibile avere al proprio fianco un professionista in grado di dare consulenza dal punto di vista legale e dal punto di vista medico (tramite il medico legale specializzato,CTP, che collabora con l’avvocato) al fine di dare piena tutela al soggetto che ritiene di essere vittima di danno medico e violazione dei propri diritti di malato.
La grande domanda dopo l’applicazione ormai da 2 anni della Legge Gelli Bianchi è la sua vera efficacia nel ridurre le cause da malasanità ed il contenzioso tra medico e paziente?
I tempi della giustizia sono davvero dimezzati o comunque siano ridotti con l’accertamento tecnico preventivo (un metodo conciliativo tra le parti) nella pratica reale?
al 2020 la casistica che si è vista non sempre ha avuto tempi dimezzati come la riforma si prefiggeva; accade a volte che dopo l’ accertamento tecnico preventivo, in cui un CTU del tribunale evidenzia una piena responsabilità del dottore o dell’ospedale , si debba comunque procedere con il 702 bis e quindi con un allungamento ulteriore fino ad arrivare a sentenza del giudice ed al pagamento del risarcimento.
Siamo infine sicuri che il fine di tutti (medici, avvocati, assicurazioni, pazienti) sia di evitare cause inutili, non fondate e che aumentino solo la medicina difensiva inutile in un momento cosi’ delicato per la sanità italiana.
INFORMAZIONI :
INFO@RISARCIMENTOSALUTE.IT
RISARCIMENTO SALUTE TUTELA DEL MALATO