Legge Gelli

Cose è la Legge Gelli ?

Dal primo aprile 2017 è in vigore la Legge Gelli 24/2017  detta Legge Gelli – Bianco in materia di responsabilità medica. L’obiettivo di questa legge è superare le incongruenze e incertezze generate dalla precedente disciplina, anche conosciuta come Decreto Balduzzi.

legge gelli responsabilità medica

 

Ecco alcune delle principali novità e applicazioni della Legge Gelli-Bianco:

1. Responsabilità Professionale

Responsabilità Civile: La legge distingue chiaramente tra la responsabilità civile della struttura sanitaria (responsabilità contrattuale) e quella del singolo operatore sanitario (responsabilità extracontrattuale). Questo significa che le strutture sanitarie rispondono direttamente per i danni causati dai loro dipendenti.

Obbligo di Assicurazione: Gli operatori sanitari devono avere una copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile. Anche le strutture sanitarie pubbliche e private devono stipulare polizze assicurative per la responsabilità verso terzi e per i danni da infezioni correlate all’assistenza.

2. Gestione del Rischio Clinico

Sistema di Sicurezza delle Cure: La legge istituisce un sistema nazionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza delle cure, che coinvolge tutte le strutture sanitarie pubbliche e private. Questo sistema include l’obbligo di segnalare eventi avversi e di attuare misure preventive.

Centri di Gestione del Rischio: Le strutture sanitarie devono istituire centri di gestione del rischio clinico e attuare programmi di formazione continua per il personale sanitario.

3. Procedure di Risarcimento

Tentativo di Conciliazione: Prima di avviare un’azione legale, è obbligatorio tentare una conciliazione stragiudiziale attraverso un procedimento di mediazione o un accertamento tecnico preventivo (ATP).


Novità sulla La legge Gelli del 2026: 

Errore medico prima della Legge Gelli-Bianco: quando risponde la struttura sanitaria
Una recente sentenza del Tribunale di Agrigento torna su un tema importante per chi chiede un risarcimento per malasanità: quali regole si applicano quando l’errore medico è avvenuto prima dell’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco?

Con la sentenza n. 1044 del 30 giugno 2026, il Tribunale ha ricordato che il precedente Decreto Balduzzi non aveva modificato la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria. Quando un paziente viene preso in carico da un ospedale nasce infatti un rapporto assistenziale che coinvolge non soltanto le prestazioni direttamente offerte dalla struttura, ma anche l’attività dei medici che operano al suo interno. Particolare attenzione viene riservata ai casi riguardanti gravidanza e parto: la tutela può coinvolgere anche il padre e il nascituro quando l’errore sanitario produce conseguenze dirette sulla loro sfera personale e familiare. La decisione è interessante anche dal punto di vista del risarcimento, perché stabilire se la responsabilità sia contrattuale o extracontrattuale può incidere sulla prescrizione e sulle regole relative alla prova. Nei casi di malasanità avvenuti prima della riforma del 2017 è quindi fondamentale verificare la data dei fatti e individuare correttamente la disciplina applicabile prima di iniziare una richiesta di risarcimento.
Fonte da mettere sotto l’articolo: Tribunale di Agrigento, sentenza n. 1044 del 30 giugno 2026.


Dal 16 marzo 2026, sono pienamente operativi gli obblighi assicurativi previsti dalla Legge Gelli-Bianco e dal D.M. 232/2023, con nuove regole per strutture sanitarie, professionisti ed enti che svolgono attività sanitaria: non basta più una polizza generica, ma servono coperture adeguate al rischio clinico, procedure documentate e una corretta gestione dei sinistri. In questo contesto, la responsabilità sanitaria diventa sempre più tecnica e legata non solo all’errore del singolo medico, ma anche alla qualità dell’organizzazione interna della struttura, alla completezza della documentazione clinica, alla corretta informazione del paziente e all’adeguatezza delle coperture assicurative.


A 8 anni dall’introduzione della Legge Gelli Bianco, ancora oggi i Giudici di merito hanno difficoltà nell’applicazione del principio di retroattività, come confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 07/03/2025, n. 6134.

Il caso riguarda un intervento chirurgico, durante il quale si è verificata una presunta errata prestazione anestesiologica e una somministrazione scorretta di un farmaco. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza del 23 maggio 2023, aveva confermato la condanna del primo giudice, che aveva obbligato l’ULSS a risarcire i danni subiti dal paziente e dai suoi familiari a causa di un errore del medico anestesista. In particolare, i Giudici veneti hanno sottolineato come la responsabilità della struttura sanitaria dovesse essere trattata in termini contrattuali (art. 1218 c.c.), mentre la responsabilità dell’anestesista doveva essere qualificata come illecito aquiliano secondo l’art. 2043 c.c. La struttura sanitaria non ha provato che il proprio inadempimento fosse dovuto a un evento non imputabile ad essa (in base alla ripartizione dell’onere della prova prevista dall’art. 1218 c.c.), mentre gli attori non sono riusciti a provare in modo definitivo la responsabilità del medico secondo l’art. 2043 c.c.

La decisione della Corte di Cassazione

La ULSS ha deciso di ricorrere in Cassazione, che ha accolto parzialmente le sue ragioni. In particolare, la Corte ha criticato l’errata applicazione dell’art. 2697 c.c., riguardo all’accertamento della responsabilità della struttura sanitaria e alla distribuzione dell’onere della prova. La Cassazione ha ritenuto che non fosse stato provato alcun elemento che dimostrasse la responsabilità della struttura sanitaria, e nemmeno era stato accertato un nesso causale tra la somministrazione errata del medicinale da parte dell’anestesista e il peggioramento delle condizioni del paziente.

La ricorrente ha sottolineato che la Corte territoriale aveva fatto un uso scorretto delle prove, cercando di proporre una diversa interpretazione dei fatti, cosa che, secondo la Cassazione, è inammissibile. Inoltre, la Corte di Cassazione ha confermato che i Giudici veneti avevano correttamente applicato la normativa riguardante la ripartizione dell’onere della prova, imponendo alla struttura sanitaria di dimostrare l’assenza di responsabilità per il presunto inadempimento contrattuale.

Le Conclusioni della Corte di Cassazione:

Nonostante l’errore riguardante la posizione dell’anestesista, tale sbaglio non ha influito sulla valutazione corretta della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria. Infatti, una volta dimostrato il nesso di causalità tra l’azione dell’anestesista e il danno subito, il secondo grado di giudizio non ha fornito una specifica prova del fatto che avrebbe dovuto giustificare l’inadempimento contestato dalla struttura sanitaria. Per quanto riguarda la somma risarcitoria, la Corte Suprema ha osservato che il secondo grado di giudizio ha correttamente rilevato la mancata impugnazione da parte della struttura sanitaria ricorrente in merito alla liquidazione del risarcimento, confermando la decisione del primo grado. Per quanto riguarda il ricorso incidentale dei danneggiati, la Corte ha criticato l’omissione della valutazione da parte della Corte di Appello riguardo al fatto che la struttura sanitaria si era limitata, in sede di appello, a contestare solamente la sussistenza del nesso causale tra l’azione dei sanitari e il danno subito, senza sollevare contestazioni sulla qualificazione giuridica dell’azione e sulla ripartizione dell’onere della prova.


La legge inoltre introduce diverse novità, ora spiegheremo quali sono i principali articoli della Legge Gelli:

la prima variante è contenuta nell’articolo 4 che stabilisce l’obbligo per la struttura sanitaria o per il professionista a cui ci si è rivolti di consegnare entro 30 giorni dalla richiesta copia dei documenti sanitari. Inoltre in caso di decesso i familiari devono concordare con il direttore sanitario i tempi per l’esecuzione degli esami autoptici in modo che questi possano nominare un proprio medico legale.

L’articolo 5 della legge stabilisce che i medici e gli operatori sanitari in genere nell’esplicare le proprie funzioni dovranno attenersi alle linee guida elaborate da enti, istituzioni pubbliche, enti privati, società scientifiche, associazioni tecnico-scientifiche che si occupano di professioni sanitarie. Tali enti devono comunque essere iscritti in un apposito albo istituito con decreto nel Ministro della Sanità. In assenza di linee guida i sanitari dovranno attenersi alle buone pratiche cliniche – assistenziali. L’obiettivo è fare in modo che quando deve essere giudicato l’operato di un medico o altro esercente una professione sanitaria si possa fare affidamento a dei comportamenti standard e quindi si possa delineare la presenza o assenza di colpe.

Dall’articolo 5 discende l’articolo 6 che va a modificare l’articolo 590 del codice penale. Questo introduce una nuova causa di non punibilità per l’esercente la professione sanitaria. Infatti nel caso in cui, in seguito ad imperizia, si sia verificata la morte del paziente oppure lo stesso abbia subito gravi lesioni, se è stato dato seguito alle raccomandazioni e linee guida in precedenza viste, è esclusa la responsabilità medica e quindi il risarcimento del danno. Ovviamente le linee guida e le raccomandazioni devono essere adeguate rispetto al problema da affrontare. Ciò vuol dire che il medico deve essere in grado di interpretare correttamente i sintomi al fine di sottoporre il paziente agli esami idonei ed eseguire una corretta diagnosi. Infine deve applicare il protocollo di cura relativo.

La prima cosa da notare con l’introduzione della Legge Gelli nella responsabilità professionale è che viene esclusa la punibilità solo in caso di imperizia, ma non in caso di negligenza e imprudenza. Si parla di negligenza quando il medico abbia svolto senza particolare attenzione il suo ruolo, deve quindi trattarsi di un comportamento di grave disattenzione. Ad esempio può parlarsi di negligenza quando il medico, pur essendo evidenti i sintomi di una peritonite, non esegue i relativi accertamenti volti a confermare tale diagnosi e il paziente di conseguenza perisce.

Un altro articolo particolarmente importante è il numero 7 che va a delineare la ripartizione di responsabilità tra la struttura sanitaria e il medico. Se il paziente è arrivato ad avere contatto con il medico attraverso una struttura ospedaliera, la responsabilità resta della struttura sanitaria. Riguardo l’errore del medico di base, ricollegabile all’art 7 della LEGGE GELLI i pazienti che sono stati danneggiati da una mancanza del medico di base possono agire legalmente nel caso via sia un danno permanete o temporaneo verso lo stesso medico ma anche nei confronti dell’ASL di appartenenza.

Nel caso in cui  il paziente abbia optato per una attività intra muraria si ha responsabilità extracontrattuale. Lo stesso anche per guardia medica e per il medico di famiglia.(5 anni per la prescrizione)

Invece nei casi di visita privata (ginecologo, dentista) si ritiene che sia intercorso un contratto tra il paziente ed il medico e quindi si fa valere la responsabilità contrattuale. Da ciò deriva che il termine di prescrizione è di 10 anni.

La legge Gelli introduce importanti novità anche per quanto riguarda la procedura da espletare per far valere la responsabilità per errore medico. Questa prevede che in applicazione dell’articolo 696 bis del codice di procedura civile, prima di esperire l’azione giudiziaria, sia necessario procedere ad un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP). A tale procedura devono obbligatoriamente prendere parte il paziente, la struttura sanitaria e/o il medico, inoltre devono partecipare l’assicurazione stipulata da medico od ospedale per la responsabilità professionale. L’assicurazione stessa  poi tenute a proporre un risarcimento oppure a chiarire il motivo per il quale non intende provvedere ad una offerta di risarcimento per errore medico o malasanità in quanto esclude che vi sia stata negligenza o che le linee guida non siano state correttamente eseguite. Chi non partecipa alla consulenza preventiva è tenuto a pagare le spese della lite.

Deve essere inoltre detto che in base agli articoli 10 e 11 della legge Gelli le strutture sanitarie e i professionisti che lavorano in ambito medico sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni verso terzi che possono derivare dall’esercizio della professione medica.

A Novembre 2019 in seguito alla recente pubblicazione delle 10 sentenze volte a risolvere le problematiche sorte con la legge Gelli si è già costata la prima importante soluzione; infatti la Cassazione si è espressa considerandola non retroattiva (in quanto non applicabile a fatti precedenti all’entrata in vigore della legge stessa).

Sotto uno schema delle 10 sentenze della Cassazione :

Legge Gelli sentenze Cassazione


IMPORTANTE NOVITA’ 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026, è intervenuta su uno dei temi più delicati della responsabilità sanitaria: i rapporti tra struttura sanitaria e professionista dopo il risarcimento del danno al paziente. La decisione offre importanti chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 9 della Legge Gelli-Bianco (Legge n. 24/2017) e sui limiti dell’azione di rivalsa nei confronti del medico.


Nel 2025 la Legge Gelli-Bianco rafforza il sistema della responsabilità sanitaria attraverso l’adeguamento obbligatorio delle polizze di assicurazione RC medica, in vista della scadenza fissata al 16 marzo 2026 dai decreti attuativi. Le nuove disposizioni impongono a medici e strutture sanitarie coperture assicurative conformi a massimali minimi stabiliti per legge e prevedono un’estensione della retroattività delle garanzie, al fine di tutelare maggiormente i pazienti danneggiati. L’obiettivo della riforma è rendere più chiaro il quadro delle responsabilità, assicurare una copertura effettiva dei rischi professionali e ridurre il contenzioso legato alla malasanità, contrastando anche il fenomeno della medicina difensiva


Si attendeva dal 2017 ma finalmente la legge Gelli sulla responsabilità professionale medica sanitaria ha attuato nuovi decreti.
Nel marzo 2024 è stato pubblicato il decreto attuativo riguardante l’obbligo di assicurazione degli ospedali e dei professionisti sanitari nel caso di COLPA GRAVE dell’azione di rivalsa (legge 24). Sarebbero dovuti essere attuativi entro 180 giorni.
In sostanza si sono stabiliti oltre all’obbligo per le strutture sanitarie della copertura assicurativa i massimali delle polizze, la retroattività della copertura ed il dotarsi di un fondo di riserva. Si sottolinea che il paziente che ha subito un errore medico può agire direttamente verso la compagnia di assicurazione che ha preso in carico la struttura sanitaria. Questo dovrebbe velocizzare la possibilità di un risarcimento.


L’ accertamento tecnico preventivo ha lo scopo di evitare le lungaggini delle azioni giudiziarie e quindi dare concreta tutela a chi è stato realmente danneggiato senza dover aspettare anni prima di ottenere un risarcimento per colpa medica. L’obiettivo è raggiungere una conciliazione tra le parti e verificare se vi sono i presupposti per un’azione giudiziaria. La consulenza tecnica di ufficio relativa all’ATP deve essere espletata da soggetti altamente qualificati (medici legali). Ovviamente i soggetti nominati non devono essere in conflitto di interessi con le parti. Il consulente per l’ATP viene nominato dal tribunale su istanza della parte. La legge prevede anche dei termini entro i quali la procedura di ATP deve terminare, questi sono di 6 mesi dal momento della proposizione del ricorso.


Prima di procedere alla scelta di avviare una procedura di accertamento tecnico preventivo per responsabilità medica (detto ATP) è bene affidarsi a soggetti che esercitano spesso azioni legali per problemi di errore medico ed esperti in risarcimento danno per malasanità. In questo modo sarà possibile avere al proprio fianco un professionista in grado di dare consulenza dal punto di vista legale e dal punto di vista medico (tramite il medico legale specializzato, CTP, che collabora con l’avvocato) al fine di dare piena tutela al soggetto che ritiene di essere vittima di danno medico e violazione dei propri diritti di malato.

La grande domanda dopo l’applicazione ormai da 2 anni della Legge Gelli Bianchi è la sua vera efficacia nel ridurre le cause da malasanità ed il contenzioso tra medico e paziente?

 I tempi della giustizia sono davvero dimezzati o comunque siano ridotti con l’accertamento tecnico preventivo (un metodo conciliativo tra le parti) nella pratica reale?

al 2020 la casistica che si è vista non sempre ha avuto tempi dimezzati come la riforma si prefiggeva; accade a volte che dopo l’ accertamento tecnico preventivo, in cui un CTU del tribunale evidenzia una piena responsabilità del dottore o dell’ospedale , si debba comunque procedere con il 702 bis e quindi con un allungamento ulteriore fino ad arrivare a sentenza del giudice ed al pagamento del risarcimento.

Siamo infine sicuri che il fine di tutti (medici, avvocati, assicurazioni, pazienti) sia di evitare cause inutili, non fondate e che aumentino solo la medicina difensiva inutile in un momento cosi’ delicato per la sanità italiana.


INFORMAZIONI : 

INFO@RISARCIMENTOSALUTE.IT

RISARCIMENTO SALUTE TUTELA DEL MALATO

Come possiamo aiutarla?