legge 104 e tutela dei malati

La legge 104 / 92 ha segnato un punto di svolta significativo per quanto riguarda la tutela delle fasce più deboli della popolazione e il riconoscimento di aiuto e assistenza ai familiari di soggetti più fragili.
La legge, in ossequio al principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito all’art 3 della Costituzione, si pone alcuni importanti obiettivi: abbattere gli ostacoli sociali che peggiorano la qualità della vita di soggetti portatori di handicap gravi, combattere l’emarginazione sociale e promuovere l’integrazione piena dei soggetti invalidi nella società, puntare a un recupero almeno parziale che possa ridurre il gap tra soggetti disabili e non e, infine, fornire aiuti alle famiglie.
I primi articoli della legge chiariscono in modo preciso chi sono i soggetti che rientrano nelle categorie interessate e quali sono i requisiti per ottenere i benefici della legge stessa.
Nel corso di questi trent’anni di applicazione, la normativa ha subìto alcuni cambiamenti anche grazie al contribuito della giurisprudenza, che anche di recente ne ha ampliato i confini.

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Legge 104: importanti pronunce recenti della Corte di Cassazione 

Con l’ordinanza n. 4514/2022, gli Ermellini confermano la necessità dell’accertamento tecnico preventivo per dirimere le controversie circa il diritto alle prestazioni a favori di soggetti disabili o affetti da malattie invalidanti. In particolare, la ricorrente lamentava l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento delle condizioni di handicap ai fini dei benefici previsti dalla legge 104, nonostante vi fosse stata una valutazione positiva da parte del C.T.U.
I Tribunali, dunque, devono tenere conto della valutazione tecnica del perito che potrà valutare la sussistenza dei requisiti previsti all’art 3 della legge 104.
Interessante anche la sentenza n.6796/2022, che si occupa di un caso d abuso del diritto per uso improprio dei permessi forniti al lavoratore per assistere un familiare con handicap.
Il datore di lavoro, infatti, deve concedere un numero di giorni che sia congruo alla situazione familiare del dipendente e che consenta a quest’ultimo di fornire la giusta assistenza alla persona; allo stesso modo, il dipendente ha il dovere di utilizzare quei giorni per i fini preposti dalla legge 104 e non per motivi personali.
Nel caso di specie, il dipendente aveva utilizzato una parte minima delle ore concesse ai sensi della legge 104 per motivi personali, con conseguente licenziamento da parte dell’azienda; tuttavia tale misura si è rivelata sproporzionata rispetto all’effettiva violazione, come già avevano chiarito sia il Giudice di merito che la Corte di Appello. La Corte di Cassazione, dunque, confermando quanto stabilito dalle precedenti decisioni, ha chiarito che deve sempre sussistere un nesso di proporzionalità tra la condotta violativa del lavoratore e la misura sanzionatoria da parte del datore di lavoro.

Legge 104: le pronunce recenti che riguardano i detenuti 

Il raggio applicativo della legge 104 non riguarda soltanto casi di malasanità e errore medico o soggetti liberi portatori di handicap o patologie, ma anche persone in stato di detenzione o loro parenti, affetti da patologie rientranti nella legge 104
La sentenza n. 3609/2022 esamina la tematica del diritto del soggetto detenuto di ottenere un permesso per far visita al figlio minore affetto da disturbi fisici o psicologici; nel caso di specie la figlia minore del detenuto presentava disturbi dell’attenzione e sbalzi d’umore con autismo lieve manifestatosi a seguito di episodi di bullismo. Tale condizione, tuttavia, non rientra tra quelle specifiche previste dalla normativa penitenziaria per giustificare la concessione di un permesso a un detenuto.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso del detenuto allineandosi così alla decisione del Tribunale di merito, sottolineando la concessione del permesso al detenuto è subordinata alla condizione di handicap grave di uno o più figli, ai sensi dell’art 3 della legge 104, previo accertamento dell’art 4. In questo caso, lo stato della figlia minore del ricorrente, non era tale da integrare il presupposto.
Vi è poi il delicato tema della concessione della detenzione domiciliare alle madri con figli affetti da patologie e disabilità. Bisogna premettere che già nel 2020 la Corte di Cassazione si è occupata di questo argomento dichiarando l’incostituzionalità dell’art 47 quinquies della Legge Penitenziaria nella parte in cui la stessa norma non prevedeva la possibilità di concedere la detenzione domiciliare alla madre con figlio affetto da handicap rientranti nella definizione dell’art 3 della legge 104.
Tuttavia, la condizione fisica del figlio non è sufficiente per concedere la misura essendo necessario anche, ai sensi dello stesso art 47quinquies, l’ulteriore requisito della mancanza di un concreto pericolo circa la commissione di nuovi reati.
Proprio per questo motivo, con la sentenza n. 2291/2022, la Corte ha respinto il ricorso di una detenuta a cui erano stati negati gli arresti domiciliari: la ricorrente, proprio in ragione del sodalizio criminale con il figlio, si trovava ancora nella condizione di poter delinquere fuori dal carcere, è quindi corretta la decisione del tribunale di sorveglianza circa la mancata concessione della detenzione domiciliare, a prescindere dallo stato di disabilità del figlio.


NB :Il medico deve aver acquisito il consenso informato del paziente spiegando nei dettagli il trattamento sanitario al fine di dare tutela alla persona stessa che incarna il paziente. Il fine sono la tutela del diritto all’autodeterminazione e il diritto alla salute del paziente, entrambi previsti dalla Costituzione italiana con gli articoli 2 e 32.