Consenso Informato: il medico è responsabile anche se il paziente ha firmato.
La Cassazione conferma che la firma del paziente non esclude il risarcimento. Una delle novità più rilevanti in materia di responsabilità sanitaria riguarda il ruolo del consenso informato nei giudizi per errore medico.
Con l’ordinanza n. 2968 del 10 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che il consenso espresso dal paziente non può essere utilizzato per giustificare una scelta terapeutica sbagliata del medico. Anche quando il paziente ha ricevuto informazioni sul trattamento e ha sottoscritto il relativo modulo, il professionista resta responsabile se la terapia adottata non era conforme alle regole della buona pratica clinica.
Secondo la Suprema Corte, il paziente anche se firma il consenso informato non possiede le competenze tecniche necessarie per valutare autonomamente la correttezza scientifica di una scelta terapeutica. Di conseguenza, non può essere considerato corresponsabile di un errore medico soltanto perché ha accettato il trattamento proposto.
La pronuncia si inserisce in un orientamento sempre più rigoroso sul consenso informato. La Cassazione ha inoltre ricordato che un modulo generico o incompleto non è sufficiente a dimostrare l’effettiva comprensione da parte del paziente dei rischi, delle alternative terapeutiche e delle possibili conseguenze dell’intervento.
Implicazioni legali:
La firma del consenso informato non elimina la responsabilità del medico.
Il paziente può ottenere il risarcimento anche se ha accettato il trattamento, qualora la scelta terapeutica sia risultata errata.
Le strutture sanitarie devono dimostrare di avere fornito informazioni chiare, complete e personalizzate.
Nei procedimenti per malasanità aumenta l’importanza della documentazione clinica e della consulenza medico-legale.
(Fonte: Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2968/2026.)
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DOMANDE E RISPOSTE UTILI SUL CONSENSO INFORMATO E SU COME FARE:
Se il medico esegue un intervento più invasivo del previsto, il consenso è valido?
Non necessariamente. Se il trattamento è diverso o più esteso rispetto a quello illustrato al paziente, il consenso potrebbe non essere sufficiente.
Chi deve dimostrare che il paziente avrebbe accettato comunque l’intervento?
Secondo la Cassazione, l’onere della prova ricade sulla struttura sanitaria e non sul paziente.
Il modulo di consenso firmato basta per evitare responsabilità?
No. Il modulo rappresenta solo una prova documentale. Occorre dimostrare che il paziente abbia ricevuto informazioni chiare, complete e comprensibili.
Posso ottenere un risarcimento anche se l’intervento è stato tecnicamente corretto?
Sì. La lesione del diritto all’autodeterminazione può costituire un danno autonomo rispetto all’errore tecnico.
Quali documenti sono utili in questi casi?
Cartella clinica, modulo di consenso informato, verbale operatorio, referti, lettere di dimissione e ogni documento relativo al percorso di cura.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13660 dell’11 maggio 2026, ha ribadito che il consenso informato rappresenta un diritto fondamentale del paziente e non può essere considerato un semplice adempimento burocratico. La sola firma apposta su un modulo prestampato non è sufficiente a dimostrare che il paziente abbia espresso una scelta realmente libera e consapevole. Il medico e la struttura sanitaria hanno l’obbligo di fornire informazioni chiare, complete e personalizzate sulle caratteristiche dell’intervento, sui rischi prevedibili, sulle possibili complicanze, sulle alternative terapeutiche e sulle conseguenze di un eventuale rifiuto delle cure. Se tali obblighi non vengono rispettati, il paziente può ottenere il risarcimento del danno per la lesione del proprio diritto all’autodeterminazione, anche quando il trattamento sanitario sia stato eseguito correttamente dal punto di vista tecnico. Questa decisione conferma l’importanza del consenso informato nelle cause di malasanità e rafforza il principio secondo cui spetta alla struttura sanitaria dimostrare di aver informato adeguatamente il paziente prima di qualsiasi trattamento medico o chirurgico.
Fonte: Corte di Cassazione Civile, ordinanza n. 13660 dell’11 maggio 2026

