Il diritto di difesa e di azione in giudizio è sancito e protetto dalla Costituzione e dunque non può subire alcuna limitazione in relazione alle differenze economiche dei cittadini. Lo stato e la legge tutelano, dunque, i soggetti economicamente più deboli attraverso il gratuito patrocinio, effettuato da numerosi avvocati e strutture legali che si occupano di errori medici e tutela del malato. Tutte le spese processuali, in questo caso, vengono coperte dallo stato e dunque non sono a carico del ricorrente.
Anche per la situazione nelle cause per malasanità o errore medico, in considerazione dell’iter legale da fare per ottenere i propri diritti, è garantita la tutela dei cittadini meno abbienti come ha precisato anche una recente sentenza della Corte Costituzionale nell’ottobre 2019.
Gratuito patrocinio per cause di malasanità o errore medico: la tutela del soggetto
Per comprendere pienamente come funziona il gratuito patrocinio per errore medico è necessario ripercorrere l’iter che precede la causa davanti al giudice, quando si profila un caso di malasanità o errore medico.
Chiunque ritenga di essere stato vittima di malasanità può rivolgersi a uno studio legale che fa il gratuito patrocinio il quale effettuerà un primo colloquio preliminare. L’avvocato viene affiancato da un consulente tecnico di parte (ctp) che redige una perizia che verrà inviata alla struttura ospedaliera per tentare un accordo transattivo; se la struttura non ritiene di avere colpa è necessario procedere ad un accertamento tecnico preventivo (ATP), effettuato dai CTU del tribunale ( un medico legale ed uno specialista) scelti dal giudice. L’operato dei professionisti ha un costo che si articola in una determinata somma in acconto (generalmente 800 / 1.000 euro per ogni professionista più un contributo unificato nel nord Italia, mentre al centro sud i costi variano generalmente da 500 a 800 + contributo unificato di circa 350 / 400 euro) e una cifra a saldo che viene richiesta dai CTU del tribunale al termine della controversia.
NB: La legge prevede il gratuito patrocinio a favore dei soggetti che posseggono un reddito imponibile, risalente all’ultima dichiarazione, di non oltre 11.746,48 euro annuo in tutto il loro stato di famiglia.
Fino a qualche tempo fa si poneva però un problema per quanto riguarda le somme anticipate per la retribuzione dei professionisti chiamati a effettuare l’accertamento tecnico preventivo: in altri termini, non era chiaro se le cifre in acconto fossero già a carico dello Stato o se invece dovessero comunque essere anticipate dal presunto danneggiato, anche se questo rientrava tra gli aventi diritto il gratuito patrocinio malasanità.
Un dubbio che non aveva solo uno spessore teorico ma anche pratico, in quanto poteva potenzialmente frenare la richiesta di accertamento da parte dei danneggiati e tramutarsi in un caso di denegata giustizia.
La Corte Costituzionale, con una decisione del 2019, ha invece chiarito che le somme in acconto che costituiscono gli onorari per i professionisti devono essere anticipate direttamente dallo Stato nei casi in cui il ricorrente sia stato ammesso al gratuito patrocinio. Una pronuncia che ha segnato un cambio di rotta rispetto alle posizioni precedenti, e che dunque assume una centralità nel panorama della tutela dei soggetti economicamente più deboli.
Gratuito patrocinio per cause di malasanità o errore medico: il problema legato alla soccombenza e al saldo finale
Un altro dubbio che molte persone si pongono riguarda la sorte dei pagamenti in caso di soccombenza, cioè laddove a seguito dell’accertamento tecnico preventivo dovesse emergere l’esonero di responsabilità in capo alla struttura sanitaria e quindi la mancata fondatezza della domanda di risarcimento. Anche in questi casi la dottrina e giurisprudenza consolidata concordano nel ritenere che nulla sia dovuto in capo a chi è stato ammesso al gratuito patrocinio; in altri termini è comunque lo Stato che deve farsi carico delle spese dell’ATP, anche per quanto riguarda le somme a saldo da destinare al medico legale e al medico specialista.
Effettivamente, non sarebbe coerente che sul soggetto ammesso al gratuito patrocinio gravassero le spese di saldo a favore dei professionisti incaricati dell’accertamento tecnico preventivo e, in caso di soccombenza, la ripetizione di quanto anticipato dall’erario: una situazione del genere si tradurrebbe infatti in un fortissimo disincentivo alla richiesta di risarcimento sulla base di uno status, come quello economico, che non deve invece mai influenzare i diritto fondamentali.
In conclusione, quindi, chiunque sia ammesso al gratuito patrocinio non deve anticipare le somme a titolo di acconto a favore dei professionisti chiamati ad effettuare l’accertamento tecnico preventivo, né rischia di dover restituire tali somme anticipate dallo Stato o di pagare quelle per il saldo in caso di soccombenza.
È sempre opportuno, comunque, rivolgersi ad una struttura legale competente che faccia il gratuito patrocinio per malasanità o errore medico al fine di avere tutte le informazioni utili circa i propri diritti.
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